Redazione 5 Febbraio 2025

Guida e droghe: il nuovo Codice della Strada viola la Costituzione?

Il recente intervento legislativo sull’articolo 187 del Codice della Strada introduce una svolta problematica: la punibilità della guida dopo l’assunzione di droghe prescinde completamente dall’accertamento di un’alterazione psicofisica del conducente. La nuova norma configura la sola presenza di sostanze nell’organismo come elemento sufficiente per l’integrazione del reato, eliminando qualsiasi verifica concreta della pericolosità della condotta.

Secondo la giurisprudenza costituzionale, ogni fattispecie penale deve rispettare il principio di offensività: un comportamento è punibile solo se lesivo di un bene giuridico tutelato. Tuttavia, la riforma trasforma un illecito di pericolo in una presunzione assoluta di colpevolezza, ignorando la necessaria correlazione tra reato e danno.

Il nodo dell’offensività

Il principio di offensività opera su due livelli:

  • In astratto, impone al legislatore di configurare reati che tutelino beni giuridici costituzionalmente rilevanti.
  • In concreto, richiede al giudice di valutare se la condotta abbia effettivamente arrecato un pregiudizio.

Con la nuova formulazione dell’art. 187 C.d.S., la punibilità non dipende più da uno stato di alterazione ma esclusivamente dalla rilevazione di tracce di sostanze. Tuttavia, è scientificamente provato che la presenza di metaboliti nel sangue o nelle urine non indica necessariamente una compromissione delle capacità di guida.

Un modello punitivo irragionevole?

La riforma, giustificata con la volontà di semplificare gli accertamenti e rafforzare la deterrenza, rischia di sanzionare indiscriminatamente anche chi non rappresenta alcun pericolo per la sicurezza stradale. Un conducente perfettamente lucido, ma con tracce di sostanze assunte giorni prima, sarebbe punito alla stregua di chi guida in stato di alterazione.

Questo automatismo normativo apre scenari critici, non solo in termini di razionalità della norma, ma anche per la sua compatibilità con i principi costituzionali sanciti dagli articoli 13, 25 e 27 della Costituzione. La disciplina finisce per punire non una condotta pericolosa, ma una scelta di vita, trasformando la norma in uno strumento di controllo sociale piuttosto che di tutela della circolazione.


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