19 Marzo 2025 - Civile

Gratuito patrocinio, l’ammissione del giudice ha effetto retroattivo

La Cassazione stabilisce che il beneficio decorre dalla prima istanza rigettata, coprendo anche le spese sostenute nel frattempo.

L’ammissione al gratuito patrocinio disposta dal giudice, dopo il rigetto iniziale del Consiglio dell’Ordine degli avvocati, deve avere efficacia ex tunc, ovvero retroagire alla data della prima richiesta. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6888/2025, riconoscendo che, in caso contrario, la persona non abbiente si troverebbe a dover sostenere spese che invece spettano allo Stato.

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha dato prevalenza all’orientamento giurisprudenziale che tutela l’interesse del richiedente a impugnare i provvedimenti che concedono il patrocinio con efficacia solo ex nunc, cioè senza copertura retroattiva. Un diverso orientamento, infatti, aveva ritenuto che la questione riguardasse solo gli onorari spettanti al difensore, escludendo la possibilità per il patrocinato di impugnare il provvedimento.

La Cassazione ha invece chiarito che la questione non si limita alla liquidazione degli onorari, ma riguarda direttamente i diritti patrimoniali della parte non abbiente. L’interpretazione ora confermata dalla Seconda Sezione Civile sottolinea che l’ammissione con effetto retroattivo garantisce la copertura di tutte le spese sostenute tra il rigetto dell’Ordine e la successiva decisione del giudice.

Le spese coperte dal gratuito patrocinio

La Cassazione evidenzia che tra le spese rimborsabili rientrano non solo gli onorari dell’avvocato, ma anche altri costi sostenuti nel corso del giudizio, come:

  • Spese di viaggio per testimoni e consulenti
  • Imposte versate per avviare il processo
  • Altri oneri documentati sostenuti “medio tempore”

Con questa pronuncia, la Cassazione afferma in modo chiaro che tali costi rientrano nei diritti patrimoniali del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, evitando che il rigetto iniziale dell’Ordine si traduca in un danno economico per chi ha diritto all’assistenza gratuita.


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