12 Maggio 2025 - La sentenza

Gratuito patrocinio, il CNF boccia il limite alle materie imposto dal COA

Per il Consiglio Nazionale Forense nessuna norma consente ai Consigli dell’Ordine di restringere il numero di materie per cui un avvocato può patrocinare a spese dello Stato. Ma il ricorso è inammissibile: nessuna ingerenza possibile nelle scelte discrezionali degli Ordini.

ROMA — Nessun limite numerico alle materie in cui un avvocato può patrocinare nell’ambito del gratuito patrocinio. Lo ha ribadito il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza n. 380 del 21 ottobre 2024, intervenendo su un caso sollevato da un avvocato contro il proprio Consiglio dell’Ordine che, con una delibera del 2016, aveva imposto un massimo di tre materie per l’iscrizione alle liste dei difensori a spese dello Stato.

Il professionista contestava la delibera, sostenendo che tale restrizione non trova fondamento in alcuna norma nazionale né europea, e rappresenta una violazione del diritto di difesa, del principio di uguaglianza e delle regole sulla concorrenza e sul mercato. Il ricorrente chiedeva inoltre che fosse riconosciuto il diritto di ogni assistito a scegliersi liberamente il proprio avvocato di fiducia, senza limiti di sorta.

Il Consiglio Nazionale Forense ha riconosciuto il principio, chiarendo che, in effetti, l’articolo 81 del D.P.R. n. 115/2002 non prevede alcuna limitazione in tal senso e che imporre un tetto alle materie significherebbe incidere sul diritto inviolabile di difesa e sulla libertà di scelta dell’assistito. Tuttavia, il CNF ha dichiarato il ricorso inammissibile, sottolineando che non è nelle sue competenze ordinare direttamente modifiche o annullamenti di delibere discrezionali degli Ordini territoriali.

Secondo i giudici forensi, l’avvocato ricorrente non aveva infatti dimostrato un interesse concreto e attuale a far dichiarare l’invalidità della delibera, limitandosi a sollecitare un intervento del CNF su una questione di principio o per situazioni future ipotetiche. Inoltre, il Consiglio ha ribadito che non può sostituirsi alle decisioni autonome degli Ordini, che restano titolari di scelte discrezionali nell’ambito delle loro funzioni istituzionali.

Un punto, però, resta fermo: per il Consiglio Nazionale Forense nessuna norma consente di stabilire limiti alle materie per cui un avvocato può patrocinare a spese dello Stato. Ogni eventuale restrizione di questo tipo, senza una base normativa, sarebbe incompatibile con i principi costituzionali ed europei.


LEGGI ANCHE

UE, Booking deve rispettare il regolamento sui mercati digitali

Gli hotel, le compagnie di autonoleggio e altri fornitori di servizi di viaggio che dipendono da Booking.com per raggiungere i clienti presto potranno beneficiare di…

Giustizia civile e PNRR, Del Noce (UNCC) : “Investimenti stabili, riforme condivise e valorizzazione capitale umano”

Il presidente dell'Unione Nazionale Camere Civili critica la gestione degli interventi nel sistema giudiziario e sottolinea il rischio per migliaia di operatori a tempo determinato

Processo penale, l’appello a rischio: il vento efficientista ridisegna le impugnazioni

Dopo la riforma Cartabia, si fa strada l’idea di un giudizio di secondo grado ridotto a semplice verifica della motivazione, con il rischio di svuotare…

TORNA ALLE NOTIZIE

Iso 27017
Iso 27018
Iso 9001
Iso 27001
Iso 27003
Acn
RDP DPO
CSA STAR Registry
PPPAS
Microsoft
Apple
vmvare
Linux
veeam
0
    Prodotti nel carrello
    Il tuo carrello è vuoto