Redazione 12 Maggio 2025

Gratuito patrocinio, il CNF boccia il limite alle materie imposto dal COA

ROMA — Nessun limite numerico alle materie in cui un avvocato può patrocinare nell’ambito del gratuito patrocinio. Lo ha ribadito il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza n. 380 del 21 ottobre 2024, intervenendo su un caso sollevato da un avvocato contro il proprio Consiglio dell’Ordine che, con una delibera del 2016, aveva imposto un massimo di tre materie per l’iscrizione alle liste dei difensori a spese dello Stato.

Il professionista contestava la delibera, sostenendo che tale restrizione non trova fondamento in alcuna norma nazionale né europea, e rappresenta una violazione del diritto di difesa, del principio di uguaglianza e delle regole sulla concorrenza e sul mercato. Il ricorrente chiedeva inoltre che fosse riconosciuto il diritto di ogni assistito a scegliersi liberamente il proprio avvocato di fiducia, senza limiti di sorta.

Il Consiglio Nazionale Forense ha riconosciuto il principio, chiarendo che, in effetti, l’articolo 81 del D.P.R. n. 115/2002 non prevede alcuna limitazione in tal senso e che imporre un tetto alle materie significherebbe incidere sul diritto inviolabile di difesa e sulla libertà di scelta dell’assistito. Tuttavia, il CNF ha dichiarato il ricorso inammissibile, sottolineando che non è nelle sue competenze ordinare direttamente modifiche o annullamenti di delibere discrezionali degli Ordini territoriali.

Secondo i giudici forensi, l’avvocato ricorrente non aveva infatti dimostrato un interesse concreto e attuale a far dichiarare l’invalidità della delibera, limitandosi a sollecitare un intervento del CNF su una questione di principio o per situazioni future ipotetiche. Inoltre, il Consiglio ha ribadito che non può sostituirsi alle decisioni autonome degli Ordini, che restano titolari di scelte discrezionali nell’ambito delle loro funzioni istituzionali.

Un punto, però, resta fermo: per il Consiglio Nazionale Forense nessuna norma consente di stabilire limiti alle materie per cui un avvocato può patrocinare a spese dello Stato. Ogni eventuale restrizione di questo tipo, senza una base normativa, sarebbe incompatibile con i principi costituzionali ed europei.


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