Il 20 marzo 2025 il Senato della Repubblica ha approvato il disegno di legge n. 1146/24, recante “Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale”. Il provvedimento, di iniziativa governativa, ha attraversato un iter complesso, reso ancora più delicato dalla necessità di armonizzarlo con il Regolamento UE 2024/1689 (c.d. “AI Act”), entrato in vigore il 13 giugno 2024.
L’approvazione del testo in Senato è giunta dopo un confronto serrato con la Commissione Europea, che aveva sollevato criticità attraverso il parere C (2024) 7814, trasmesso all’Italia il 5 novembre 2024. Per evitare il rischio di disapplicazione delle norme nazionali in contrasto con quelle europee, il Ddl 1146 è stato adeguato, prevedendo fin dall’articolo 1 che le sue disposizioni debbano essere interpretate in conformità con l’AI Act.
Le norme sull’uso dell’AI nella giustizia
Uno degli ambiti più delicati disciplinati dal provvedimento è quello della giustizia, considerato dall’AI Act come settore ad “alto rischio”. Il tema è regolato dall’articolo 15 del Ddl 1146, completamente riscritto durante l’iter parlamentare e ora articolato in quattro commi.
Il primo comma sancisce il principio antropocentrico, stabilendo che nelle attività giudiziarie ogni decisione su interpretazione e applicazione della legge, valutazione dei fatti e delle prove, e adozione dei provvedimenti spetta esclusivamente al magistrato. Questo principio, in linea con l’AI Act, ribadisce che l’intelligenza artificiale deve essere al servizio dell’uomo e non sostituirsi a esso.
L’articolo vieta inoltre l’uso dell’AI nei processi decisionali giudiziari, impedendo di fatto l’adozione di sistemi di “giustizia predittiva”, ossia quegli strumenti in grado di formulare previsioni sull’esito di un giudizio basandosi sull’analisi di grandi quantità di atti giuridici. Tuttavia, non viene espressamente escluso l’uso dell’AI per la ricerca giurisprudenziale e dottrinale, lasciando intendere che tale impiego sia consentito.
Il secondo comma introduce tre ambiti in cui l’uso dell’intelligenza artificiale è invece ammesso:
- Organizzazione dei sistemi relativi alla giustizia;
- Semplificazione del lavoro giudiziario;
- Attività amministrative accessorie.
La regolamentazione di questi usi è demandata al Ministero della Giustizia. Rispetto alla versione originaria del testo, è stata eliminata la previsione che attribuiva la disciplina dell’AI nelle giurisdizioni amministrativa e contabile ai rispettivi organi di governo (Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa e Sezioni riunite della Corte dei conti).
Il terzo comma stabilisce che, fino alla piena attuazione dell’AI Act, l’impiego e la sperimentazione dell’AI negli uffici giudiziari siano subordinati all’approvazione del Ministero della Giustizia, previa consultazione delle autorità nazionali per l’intelligenza artificiale, ovvero l’Agenzia per l’Italia Digitale e l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale.
Infine, il quarto comma promuove la formazione dei magistrati sull’uso dell’AI nell’attività giudiziaria, inserendo questa tematica nelle linee programmatiche del Ministero della Giustizia per la formazione della magistratura.
Tribunale competente sulle cause AI
Oltre alle disposizioni specifiche per la giustizia, il Ddl 1146 interviene anche sul codice di procedura civile. L’articolo 17 prevede infatti una modifica all’articolo 9 c.p.c., attribuendo la competenza esclusiva al tribunale per tutte le cause aventi ad oggetto il funzionamento di un sistema di intelligenza artificiale.
Dopo l’approvazione in Senato, il disegno di legge è ora all’esame della Camera dei Deputati, dove è stato trasmesso il 21 marzo 2025 (atto n. 2316/25). Considerata la complessità della materia e il suo impatto sulle modalità di esercizio della giurisdizione, l’iter parlamentare si preannuncia intenso e ricco di dibattito.
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