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Garante Privacy: necessarie maggiori tutele nel processo penale

Il Garante Privacy, con il provvedimento del 21/12/2023 ha invitato il Ministero della Giustizia ad intervenire sulla riforma Cartabia per quanto riguarda il processo penale, potenziando la tutela dei dati sensibili degli indagati nei casi in cui si utilizza la videoregistrazione (come nel caso degli interrogatori).

Via Arenula ha chiesto un parere al Garante riguardo uno schema di dl correttivo del dl n. 150/2022. I primi dieci articoli del correttivo inseriscono delle modifiche alle norme del codice penale, del codice di procedura penale e delle leggi speciali, con lo scopo di «rendere gli istituti interessati maggiormente coerenti con i principi e i criteri di delega, anche attraverso un’opera di semplificazione di specifici meccanismi procedimentali e processuali, nonché di risolvere problemi di coordinamento emersi in fase di prima applicazione della riforma».

L’articolo n.11 reca una clausola di invarianza finanziaria.

Secondo il Garante, la disciplina proposta «non presenta profili di criticità sotto il profilo della protezione dati. Tuttavia, proprio per sua natura il decreto correttivo potrebbe prestarsi all’introduzione di un’ulteriore norma di coordinamento, relativa al regime di pubblicità degli atti oggetto di documentazione mediante videoregistrazione».

La riforma della Giustizia Cartabia, affinché vengano rappresentati in maniera più accurata gli atti processuali, aveva ampliato il ricorso alla riproduzione fonografica e audiovisiva come modalità di documentazione. Essa deve affiancarsi al verbale per gli atti del procedimento come modalità preferenziale di documentazione nei confronti dell’interrogatorio di garanzia dell’indagato, in quanto documentazione dell’assunzione dibattimentale dei mezzi di prova.

Un’innovazione simile ha un impatto non indifferente «sul trattamento dei dati personali delle parti e dei terzi a vario titolo coinvolti», esortando in tal modo il Ministero all’introduzione di «un regime speciale di pubblicità degli atti così documentati, tale da bilanciare le esigenze di pubblicità espressione del principio di cui all’art.101, I c. Cost., il diritto alla riservatezza e il principio di minimizzazione dei dati trattati, sancito dall’art. 5, p.1, lett. c del Regolamento».

Il Garante ha manifestato la sua piena disponibilità per analizzare la questione e definire la disciplina.


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