Il 10 luglio la Camera ha approvato il disegno di legge del Ministro Nordio. L’articolo 1 di questa legge abroga l’abuso d’ufficio e modifica la disciplina del traffico di influenze illecite, restringendo significativamente l’area del penalmente rilevante nei delitti contro la pubblica amministrazione. La nuova definizione del traffico di influenze è molto restrittiva, rendendo meno punibili certe condotte precedentemente incriminate.
La legge introduce cinque nuovi requisiti che limitano l’applicazione del reato di traffico di influenze illecite:
- Le relazioni del mediatore con il pubblico ufficiale devono essere effettivamente utilizzate ed esistenti.
- L’utilizzazione delle relazioni deve avvenire intenzionalmente per compiere atti delittuosi.
- L’utilità data o promessa al mediatore deve essere economica.
- La mediazione gratuita è limitata alla remunerazione del pubblico funzionario per l’esercizio delle sue funzioni.
- La mediazione onerosa deve mirare a indurre il pubblico ufficiale a compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio costituente reato.
Sono previste due cause di non punibilità: il ravvedimento postdelittuoso e la denuncia tempestiva e volontaria del fatto. Le nuove norme riducono significativamente l’ambito di applicazione del reato di traffico di influenze, suscitando dubbi sulla loro compatibilità con gli obblighi internazionali derivanti dalle convenzioni sulla corruzione del Consiglio d’Europa e dell’ONU.
La legge Nordio potrebbe quindi sollevare questioni di legittimità costituzionale per la possibile violazione di tali obblighi internazionali.
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