ROMA – Il bloc notes trovato nello studio legale, con i nomi dei clienti e le somme versate in nero, non potrà essere usato dal fisco. Lo ha stabilito la Corte di cassazione civile, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 17228 depositata il 26 giugno 2025, annullando un accertamento per omessa fatturazione e sottofatturazione dei compensi a carico di un avvocato.
Il principio affermato dai giudici è chiaro: il segreto professionale prevale, e la Guardia di finanza non può esaminare documenti “secretati” se non in presenza di un’autorizzazione specifica e motivata del pubblico ministero.
La vicenda
L’accertamento nasceva da dichiarazioni di terzi – probabilmente ex clienti – e dal ritrovamento, nello studio del professionista, di un brogliaccio con la contabilità parallela. L’avvocato, tuttavia, aveva eccepito il segreto professionale, opponendosi all’uso del documento. I finanzieri avevano mostrato un’autorizzazione della Procura, ma generica e rilasciata prima dell’opposizione formale: insufficiente, secondo la Cassazione.
L’obbligo di autorizzazione ad hoc
In base all’articolo 52 del Dpr 633/1972, infatti, il pm deve motivare l’autorizzazione indicando quali documenti si intendono acquisire e perché siano indispensabili. Solo così il giudice tributario può effettuare la valutazione comparativa tra il diritto alla riservatezza del professionista e le esigenze di indagine fiscale.
L’esito
Senza il bloc notes, restavano soltanto le dichiarazioni di terzi, ritenute meri indizi e quindi insufficienti a sostenere l’accertamento. Risultato: l’intero procedimento di ripresa a tassazione ai fini Irpef, Irap e Iva è stato annullato.
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