Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 6477 del 12 marzo 2024, hanno fatto chiarezza su un tema di rilievo per la prassi processuale: la validità degli atti processuali dell’Avvocatura dello Stato in caso di firma apposta da un avvocato diverso da chi lo ha materialmente redatto.
La fungibilità dei difensori
La pronuncia si basa sul principio della fungibilità dei difensori dell’Avvocatura dello Stato, che si traduce nella possibilità di sostituirsi reciprocamente nel compimento degli atti processuali. Tale principio è stato già affermato in diverse pronunce della Corte di Cassazione, tra cui l’ordinanza interlocutoria n. 16454/2023.
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La natura impersonale della difesa
La sentenza n. 6477/24 ribadisce inoltre la natura impersonale della difesa assunta dall’Avvocatura dello Stato. Questo significa che l’atto processuale, pur se sottoscritto da un avvocato diverso dal redattore, è comunque riferibile all’Avvocatura stessa e, come tale, è valido ed efficace.
Un’importante precisazione
La precisazione fornita dalle Sezioni Unite è di notevole importanza, in quanto amplia la sfera di operatività dell’Avvocatura dello Stato e facilita la gestione dei procedimenti in cui essa è parte.
Esempio pratico
Immaginiamo un caso in cui l’Avvocatura dello Stato abbia depositato un ricorso per cassazione. Il ricorso è stato materialmente redatto da un avvocato dell’Avvocatura, ma è stato firmato da un altro avvocato dello stesso ufficio. In base alla sentenza n. 6477/24, il ricorso è comunque valido ed efficace.
Rosa Colucci
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