Redazione 30 Luglio 2024

gratuito patrocinio

Femminicidio: la gelosia non è un motivo futile

Al centro della vicenda, la gelosia patologica di un uomo, innescata dalla scoperta di una relazione extraconiugale della moglie. La donna, stanca di una relazione ormai logora, aveva deciso di porre fine al matrimonio. Questa decisione ha innescato in B.S. una reazione violenta, sfociata nel tragico epilogo del femminicidio.

La sentenza e le motivazioni

La Corte ha ritenuto provata la piena responsabilità dell’uomo, condannandolo per omicidio aggravato dai rapporti familiari, dalla crudeltà e dallo stato di vulnerabilità della vittima. Tuttavia, un punto cruciale della sentenza riguarda l’esclusione dell’aggravante dei “futili motivi”, spesso invocata nei casi di femminicidio legati alla gelosia.

Secondo i giudici, la gelosia, pur essendo un movente deprecabile, non può essere considerata un motivo futile in questo caso specifico. La decisione di uccidere, scaturita dalla consapevolezza di perdere la propria compagna e di vedere infranto il proprio modello di famiglia, è stata giudicata come il risultato di un profondo sconvolgimento emotivo, piuttosto che di un impulso impulsivo e irrazionale.

La rilevanza della sentenza

Questa sentenza rappresenta un importante precedente giurisprudenziale, in quanto sottolinea la complessità dei casi di femminicidio e la necessità di una valutazione attenta e circostanziata di ogni singolo caso. La Corte ha infatti riconosciuto che la gelosia, seppur un fattore scatenante, non può essere sempre e automaticamente equiparata a un motivo futile.

Riferimento della sentenza: Cassazione penale, sezione I sentenza n.30375 del 24 luglio 2024


LEGGI ANCHE

Costituzione via PEC non ammessa innanzi al Giudice di Pace

Costituzione via PEC non ammessa innanzi al Giudice di Pace

Non essendo ancora stato attivato il processo telematico, la costituzione via PEC innanzi al Gdp è inammissibile. Il Giudice di Pace di Ferrara rammenta che…

stretta di mano

Mediazione civile: più tempo per trovare un accordo

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto che allunga i tempi e amplia le possibilità della mediazione.

Corte di Cassazione: indennità vacanza contrattuale ripartita tra più datori

L’indennità per la vacanza contrattuale non può ricadere solo sull’ultimo datore di lavoro, quello che impiega il dipendente quando avviene il rinnovo. L’importo dovrà essere…

TORNA ALLE NOTIZIE

Servicematica

Nel corso degli anni SM - Servicematica ha ottenuto le certificazioni ISO 9001:2015 e ISO 27001:2013.
Inoltre è anche Responsabile della protezione dei dati (RDP - DPO) secondo l'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679. SM - Servicematica offre la conservazione digitale con certificazione AGID (Agenzia per l'Italia Digitale).

Iso 27017
Iso 27018
Iso 9001
Iso 27001
Iso 27003
Agid
RDP DPO
CSA STAR Registry
PPPAS
Microsoft
Apple
vmvare
Linux
veeam
0
    Prodotti nel carrello
    Il tuo carrello è vuoto