Leggere email della ex e tentare di conoscerne il traffico telefonico è reato
Processo penale per l’ex marito che legge le email della moglie e accede al sito del gestore telefonico per monitorarne il traffico. La Cassazione definisce il reato in questione come violazione della corrispondenza e accesso abusivo ad un sistema informatico. In effetti, si tratta di reato anche se l’imputato è l’effettivo proprietario della Sim e ne conosce le credenziali.
La tutela della riservatezza prescinde da ragionamenti connessi al diritto di proprietà
L’ex marito legge le email della moglie e accede al sito del gestore telefonico della stessa per conoscerne il traffico telefonico. La Corte d’Appello (ai sensi dell’art.81 comma 2 artt. 615 ter e 616 c.p) qualifica il fatto in accesso abusivo a sistema informatico o telematico e violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza. In questo quadro, la pena viene definita in tre mesi di reclusione; quindi, l’imputato ricorre in Cassazione.
I motivi di ricorso sollevati dall’ex marito vanno dall’intervenuta prescrizione alla mancanza di violazione passando per l’eccessiva somma risarcitoria stabilita. In effetti, la Cassazione annulla i reati penali per prescrizione, però dichiara inammissibile per manifesta infondatezza il terzo motivo sollevato dall’uomo. Infatti, l’accesso abusivo ad una casella di posta elettronica protetta da password costituisce -parallelamente- delitto di accesso abusivo del sistema informatico e violazione di corrispondenza.
Nello specifico è in relazione all’acquisizione del contenuto delle email custodite nell’archivio che tale reato concorre con quello di violazione di corrispondenza,. Infine, si tratta di reato anche se l’imputato è l’effettivo proprietario della Sim e ne conosce le credenziali. Infatti, la tutela della riservatezza prescinde da ragionamenti connessi al diritto di proprietà: confermato l’importo di 1.500 euro a risarcimento del danno.
Iscriviti al canale Telegram di Servicematica
Notizie, aggiornamenti ed interruzioni. Tutto in tempo reale.
——–
LEGGI ANCHE: