Il Decreto del Ministero della Giustizia del 13 gennaio 2021 offre le istruzioni per il deposito di atti, documenti e istanze durante l’attuale stato di emergenza covid, indicando l’estensione del deposito telematico nel processo penale.
DEPOSITO TELEMATICO NEL PROCESSO PENALE
Il Decreto del 13 gennaio va a integrare il contenuto del Decreto Legge del 28 ottobre 2020, n. 137 (Decreto Ristori) che permetteva il deposito, tramite il portale del processo penale telematico, di memorie, documenti, richieste e istanze previsti dall’art. 415 bis comma 3 c.p.p.
Oltre a questi, ora si può depositare anche:
- istanze di opposizione all’archiviazione ai sensi dell’art. 410 c.p.p.;
- denunce previste dall’art. 333 c.p.p.;
- querele previste dall’art. 336 c.p.p.;
- procura speciali, nomine del difensore e rinunce o revoche del mandato ai sensi dell’art. 107 c.p.p..
Il Decreto entrerà in vigore dal 5 febbraio 2021 e rimarrà valido fino al termine dello stato di emergenza, attualmente fissato al 30 aprile 2021.
TESTO DEL DECRETO DEL 13 GENNAIO
il Decreto “Deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, si compone di soli due articoli di cui riportiamo i contenuti originali.
Art. 1
Negli uffici delle Procure della Repubblica presso i Tribunali il deposito da parte dei difensori dell’istanza di opposizione all’archiviazione indicata dall’art. 410 del codice procedura penale, della denuncia di cui all’art. 333 del codice di procedura penale, della querela di cui all’art. 336 del codice di procedura penale e della relativa procura speciale, della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall’art. 107 del codice di procedura penale avviene esclusivamente mediante deposito telematico ai sensi dell’art. 24, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, tramite il portale del processo penale telematico e con le modalità individuate con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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