Il Consiglio Nazionale Forense (CNF) si è espresso con la sentenza n. 310 del 5 settembre 2024 su un tema delicato riguardante il dovere di probità e i rapporti tra avvocati e magistrati.
Secondo il CNF, è deontologicamente corretto che un avvocato, in un giudizio civile, faccia rilevare l’esistenza di un esposto presentato nei confronti del giudice, a condizione che la circostanza sia vera, documentata e priva di intenti manipolativi volti a compromettere la serenità del magistrato nell’esercizio delle sue funzioni.
La sentenza sottolinea che il diritto di allegazione, parte integrante della difesa, non può essere limitato nemmeno quando si tratta di questioni potenzialmente delicate come un esposto contro l’organo giudicante. Tuttavia, tale diritto deve essere esercitato con trasparenza e responsabilità, senza che la segnalazione si configuri come un tentativo di condizionare negativamente il giudice.
Richiamandosi a un precedente giurisprudenziale (sentenza n. 116 del 30 agosto 2002), il CNF ha ribadito che il rispetto e la dignità verso i magistrati non possono comprimere il diritto di difesa, purché ciò che si allega sia veritiero e documentato.
Questo pronunciamento mette in luce l’equilibrio tra il rispetto dei doveri deontologici e la tutela dei diritti della difesa, confermando che il sistema giuridico non può tollerare né abusi né compressioni indebite dei principi che regolano il processo.
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