La Corte di Cassazione ha stabilito che un imprenditore fallito può ottenere l’esdebitazione, anche se ha soddisfatto i creditori concorsuali solo per il 4,09% dei debiti, ritenendo tale percentuale «tutt’altro che irrisoria». La sentenza, n. 26303 del 9 ottobre 2024, afferma che il beneficio dell’inesigibilità dei debiti residui richiede comunque un parziale soddisfacimento dei creditori, come previsto dall’articolo 142 della legge fallimentare.
Nel caso specifico, un imprenditore individuale fallito aveva ottenuto il pagamento di una piccola parte dei debiti verso i creditori privilegiati, ma nonostante ciò il Tribunale di Trento aveva rigettato la sua richiesta di esdebitazione. Dopo aver presentato ricorso, la Cassazione ha accolto la sua domanda, chiarendo che il pagamento parziale dei creditori non preclude l’accesso a tale beneficio, anche nel caso in cui il richiedente abbia patteggiato in ambito penale.
Questa decisione rafforza il principio secondo cui anche percentuali minime di soddisfazione dei creditori possono risultare sufficienti per accedere all’esdebitazione, offrendo una nuova speranza a chi, pur avendo subito il fallimento, intende ripartire senza il peso dei debiti residui.
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