Un candidato, non ammesso al secondo orale per l’esame di avvocato, decide di fare ricorso, vincendo, in quanto uno dei quesiti posti, in materia di responsabilità medica, richiedeva di conoscere leggi speciali e complementari al codice civile, al contrario di quanto previsto dal Dm Giustizia 16/12/2022 e dalle Linee Generali 21/12/2022.
Con la Sentenza 780/2023, il Tar di Salerno dà ragione al candidato che ha deciso di impugnare il verbale della Corte d’Appello, che gli aveva attribuito un punteggio di 14/30. Leggiamo infatti nell’art.2 del sopracitato Dm: «Per quanto riguarda il diritto civile, la disciplina dell’esame fa riferimento ad una “materia regolata dal codice civile”. Il quesito non può pertanto avere ad oggetto materie disciplinate nell’ambito delle leggi complementari al codice civile».
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Nel quesito si chiedeva di difendere una persona che, a seguito di un intervento chirurgico per la rimozione di un aneurisma all’aorta addominale, aveva sviluppato una fibrosi massiva aderenziale e un’occlusione intestinale, rendendo necessario asportare un tratto dell’intestino.
Il tecnico interpellato dal difensore sosteneva che «le complicanze che aveva subito Tizio, benché rare ed imprevedibili, erano dipese dalla tecnica operatoria obsoleta applicata al trattamento». Il candidato, dopo aver sviscerato la vicenda, doveva riuscire ad inquadrare il caso in questione «individuando la disciplina applicabile con riguardo anche all’eventuale responsabilità del chirurgo che aveva effettuato l’intervento su Tizio, per non avere correttamente informato il paziente della possibilità di ricorrere ad una nuova tecnica operatoria».
Secondo il Tar, emerge come «la risposta implicasse la conoscenza e l’illustrazione delle leggi speciali». In particolar modo ci si riferisce alla legge 219/2017, che disciplina il cosiddetto consenso informato, «dalla quale, in verità, non sembra potersi prescindere nella disamina del caso».
Per questo, il Tribunale dichiara «l’illegittimità del quesito sottoposto al candidato in ragione dei dedotti profili contrasta con le Linee generali ministeriali per la formulazione dei quesiti». Dunque, il Tribunale ha annullato il verbale della CdA, stabilendo che «deve disporsi la rinnovazione, da parte del ricorrente, della prima prova orale dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense».
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