Due importanti decisioni delle Sezioni Unite della Cassazione chiariscono le regole per le elezioni dei Consigli degli Ordini Forensi (COA) e dei Consigli Distrettuali di Disciplina (CDD).
Terzo mandato consecutivo
La Cassazione ha stabilito che il divieto di terzo mandato consecutivo per i membri del COA vale anche in caso di dimissioni volontarie. In altre parole, se un avvocato si dimette prima della fine del suo mandato, il tempo trascorso in carica comunque conta ai fini del divieto di ricandidarsi. Inoltre, la mancata partecipazione a un mandato infrabiennale (meno di due anni) non interrompe la consecutività dei mandati.
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Preferenze di genere
Per quanto riguarda l’elezione del CDD, la Cassazione ha stabilito che il limite dei 2/3 delle preferenze per i candidati dello stesso genere può essere superato se necessario per garantire una adeguata rappresentanza di entrambi i generi. In particolare, le preferenze per i due generi non possono comunque superare il totale degli eleggibili dal singolo COA e devono rispettare il limite interno dei due terzi all’interno di ogni genere. La rappresentanza di genere va assicurata a livello distrettuale e non di singolo Ordine circondariale.
Termine per impugnare
La Cassazione ha infine chiarito che il termine per impugnare i risultati delle elezioni del CDD non decorre dalla dichiarazione dei risultati, ma dalla proclamazione degli eletti, che costituisce l’atto conclusivo del procedimento elettorale.
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