Il dibattito sull’eleggibilità dei componenti dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati si arricchisce di un’importante interpretazione. Il divieto di un terzo mandato consecutivo impone, per una nuova eleggibilità, che intercorra un periodo di assenza dall’incarico pari alla durata effettiva del secondo mandato precedente. Questo significa che la permanenza “saltata” da un avvocato non può essere inferiore al tempo in cui ha ricoperto il suo secondo incarico, anche se tale periodo è stato esteso a causa di una proroga del Consiglio stesso.
La normativa, in particolare il comma 3 dell’articolo 3 della legge 113/2017, enfatizza il calcolo del tempo in modo “effettivo”. Questo è stato ribadito da una sentenza delle Sezioni Unite (n. 13376/2025), che ha chiarito come il parametro di uguaglianza tra la durata del secondo mandato e il periodo di “vacatio” fino alle nuove elezioni sia fondamentale. L’obiettivo è prevenire qualsiasi influenza sull’elettorato attivo e favorire un ricambio fisiologico all’interno degli organi rappresentativi.
La decisione in questione ha anche respinto una nuova richiesta di rinvio pregiudiziale alla Consulta, confermando la legittimità della precedente pronuncia del Consiglio Nazionale Forense in qualità di giudice speciale. La sentenza ha infine validato la decisione rescissoria del giudice del rinvio, che si era correttamente conformato ai principi di diritto stabiliti dalle Sezioni Unite in sede rescindente.
Il nodo cruciale: il “tempo effettivo”
La questione si è concretizzata in un caso specifico dove una consiliatura “saltata” dall’avvocato ricorrente (il cui terzo mandato è stato annullato) ha avuto una durata oggettivamente inferiore al quadriennio (tre anni e cinque mesi), a fronte di quella precedente prolungata oltre i quattro anni (quattro anni e sette mesi).
In questa situazione, la terza ricandidatura è stata ritenuta in violazione della prescrizione normativa, che richiede un intervallo di tempo pari a quello in cui si è svolto il precedente secondo mandato. La durata effettiva delle consiliature, quindi, diventa il parametro determinante, rendendo insufficiente il mero “fermo” di una consiliatura se il periodo di assenza non è equivalente alla durata del mandato precedente.
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