Le disposizioni contenute nel Provvedimento del Direttore Generale dei sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, contenente l’individuazione degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all’art. 24, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio del 9 novembre 2020, stabiliscono che non è ammessa la scansione di immagini per l’atto.
E’ possibile inviare atto di denuncia-querela sottoscritto digitalmente dal cliente (se munito di firma digitale). Per il cliente che sottoscrive analogicamente l’atto sarà possibile:
– allegare al messaggio PEC la denuncia querela in formato PDF sottoscritta dal solo difensore quale atto ed allegare, al medesimo messaggio, la copia informatica (ottenuta mediante scansione), della denuncia querela sottoscritta dal cliente con autenticazione analogica della firma da parte del difensore. La copia dovrà essere dichiarata conforme all’originale dal difensore ai sensi dell’art. 22 Codice Amministrazione Digitale (https://docs.italia.it/italia/piano-triennale-ict/codice-amministrazione-digitale-docs/it/v2018-09-28/_rst/capo2_sezione1_art22.html );
– redigere l’atto di denuncia querela in formato PDF testo con inserimento dell’immagine relativa alla sottoscrizione del cliente ed autentica di firma analogica da parte del difensore.