Anche un deposito irrituale di documenti nel corso del primo grado di giudizio tributario non preclude la possibilità di utilizzarli in appello. Lo ha precisato la Corte di Cassazione, Sezione V Civile, con l’Ordinanza n. 10211 del 17 aprile 2024, intervenendo su una questione di procedura nel contenzioso fiscale.
La vicenda riguardava la produzione di nuovi atti nel secondo grado di giudizio, consentita dall’art. 58 del d.lgs. 546/1992, ma sottoposta ai termini di deposito previsti dall’art. 32 dello stesso decreto, che impone di farlo entro 20 giorni liberi prima dell’udienza. Tuttavia, i giudici di legittimità hanno precisato che l’eventuale inosservanza di questa scadenza viene superata se i documenti in questione erano già stati introdotti, seppur in modo irrituale, nel fascicolo del giudizio di primo grado.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui, nel processo tributario, i fascicoli di parte rimangono stabilmente inseriti nel fascicolo d’ufficio fino al passaggio in giudicato della sentenza. Questo significa che le parti non possono ritirare la documentazione prodotta e che questa resta acquisita definitivamente, rendendo quindi legittimo il suo utilizzo anche nei successivi gradi di giudizio.
Una pronuncia che ribadisce l’importanza della stabilità del materiale documentale all’interno del processo tributario e che offre una tutela ulteriore alla parte che, pur avendo effettuato un deposito formale non corretto nel primo grado, si vede comunque riconosciuta la possibilità di far valere i propri atti nel prosieguo del giudizio.
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