ROMA — Chi paga le spese che un avvocato sostiene per ottenere il pagamento del proprio onorario quando difende un imputato su nomina dello Stato? A sciogliere il dubbio è intervenuta la Corte di Cassazione, con una recente ordinanza destinata a fare scuola per tutti i professionisti che operano nei processi penali come difensori d’ufficio.
Il caso nasce da un procedimento seguito dal Tribunale di Milano, dove un avvocato, nominato d’ufficio, aveva ottenuto il riconoscimento di un compenso pari a 430 euro. Tuttavia, il giudice aveva respinto la sua richiesta di rimborso per le spese sostenute nel tentativo di recuperare quella somma: imposte di bollo, notifiche e altri oneri procedurali. Da qui il ricorso in Cassazione, con due questioni: da un lato, la rivendicazione che quei costi dovessero gravare sull’Erario; dall’altro, la contestazione della decisione di compensare le spese di giudizio tra le parti.
Le spese vive per il recupero vanno rimborsate
Sul primo punto, la Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’avvocato, ribadendo che le spese necessarie per incassare il compenso di un incarico d’ufficio non possono essere a carico del professionista. È lo Stato, infatti, a dover coprire questi costi accessori, trattandosi di un’attività di pubblica utilità che tutela un diritto fondamentale. Altrimenti, ha sottolineato la Corte, si creerebbe un ostacolo ingiustificato all’effettivo riconoscimento del compenso spettante al difensore.
Una posizione che conferma l’orientamento già espresso in passato dalla giurisprudenza di legittimità, richiamando precedenti come la sentenza n. 22579/2019.
Compensazione delle spese processuali legittima
Diversa, invece, la valutazione sul secondo motivo di ricorso. L’avvocato aveva contestato la decisione del giudice di primo grado di compensare le spese processuali, ritenendola ingiusta visto che la sua domanda era stata parzialmente accolta. Ma la Cassazione ha ritenuto corretta la scelta del Tribunale: il ricorso era infatti articolato su più questioni, alcune accolte e altre respinte, e in simili casi il codice di procedura civile consente di disporre la compensazione delle spese, senza obbligo di condanna di una parte a favore dell’altra.
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