Cosa dice la Cassazione sul deposito telematico degli atti
La Cassazione ha recentemente chiarito alcuni importanti principi sul deposito telematico degli atti, in particolare in relazione ai ricorsi per cassazione.
1. Deposito del provvedimento impugnato:
- Per il ricorso per cassazione è necessario depositare una copia autentica del provvedimento impugnato.
- Questo può essere fatto in due modi:
- Deposito della copia informatica: la copia informatica del provvedimento deve avere la “stampigliatura solo rappresentativa dei dati esterni” (numero cronologico e data) che ne attesta la pubblicazione.
- Deposito del duplicato informatico: il duplicato informatico ha lo stesso valore giuridico dell’originale informatico e non può essere alterato.
- Se i dati di pubblicazione non sono disponibili online, è possibile consultarli nel fascicolo di merito del processo oppure richiederli alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
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2. Deposito di copia analogica di un provvedimento digitale:
- Se il provvedimento impugnato è stato redatto come documento informatico nativo digitale e depositato telematicamente, è possibile depositare una copia analogica tratta dal duplicato informatico.
- In questo caso, l’onere di cui all’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. (deposito del provvedimento impugnato) è assolto con l’attestazione di conformità della copia al duplicato apposta dal difensore.
- Se i dati di pubblicazione del provvedimento impugnato sono in contestazione, è possibile richiederli alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
Riferimento sentenza: Corte Suprema di Cassazione – Sezione Terza Civile – Sentenza n. 12971 del 13 maggio 2024
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