17 Giugno 2025 - PCT | La sentenza

Depositi telematici, la Cassazione chiarisce: contestare solo le ragioni del rifiuto

Se la cancelleria respinge l’atto, il professionista deve focalizzarsi sui motivi indicati nella quarta PEC, senza dover provare la regolarità dell’intero procedimento

Nuova precisazione della Cassazione sul processo civile telematico. Con l’ordinanza n. 15801, depositata oggi, la Suprema Corte ha ribadito che, in caso di rifiuto di un deposito telematico da parte della cancelleria, il professionista è tenuto a concentrare le proprie contestazioni esclusivamente sui motivi indicati nella quarta PEC, quella finale di verifica manuale, e non sull’intera procedura informatica di trasmissione.

Il caso riguardava una società che aveva proposto opposizione allo stato passivo di un fallimento, vedendosi però dichiarare inammissibile il ricorso dal Tribunale di Teramo per presunta tardività del deposito. Secondo il giudice di merito, la società non avrebbe fornito prova adeguata della correttezza della prima trasmissione telematica, allegando solo le ricevute PEC in formato pdf, senza i relativi allegati informatici.

Una lettura non condivisa dalla Corte di Cassazione. I giudici hanno ricordato che il deposito telematico di un atto si compone di quattro PEC: accettazione, consegna, esito dei controlli automatici e controllo manuale della cancelleria. È proprio la quarta PEC che determina il perfezionamento definitivo del deposito. Se quest’ultima contiene un rifiuto, spetta alla parte interessata reagire con prontezza, depositando nuovamente l’atto o chiedendo la rimessione in termini, contestando nel frattempo le ragioni del rigetto.

La Suprema Corte ha quindi fissato un principio chiaro: il depositante non è tenuto a dimostrare la regolarità complessiva della procedura telematica, se non per quanto attiene alle motivazioni del rifiuto ricevuto. L’onere della prova su eventuali ulteriori difformità resta invece a carico della controparte.

Nel caso specifico, rilevata la presenza delle quattro ricevute PEC, il tribunale avrebbe dovuto verificare soltanto se l’opponente si fosse attivato tempestivamente per sanare il deposito e se le motivazioni addotte dalla cancelleria fossero effettivamente fondate.
Per questo motivo la Cassazione ha annullato la decisione del Tribunale di Teramo, disponendo un nuovo esame della vicenda davanti a un collegio in diversa composizione.


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