Il Giudice di Latina ritiene i messaggi WhatsApp prova documentale per credito ingiuntivo
La stampa di messaggi Whatsapp attestanti l’esistenza di un credito è prova idonea per l’accoglimento di un ricorso per decreto ingiuntivo. Questa è la decisione espressa dal Giudice di Pace di Latina nel decreto n. 2399 depositato in data 25.06.2021.
I messaggi WhatsApp costituiscono prova documentale
Succede che nell’ambito di una compravendita di due cani di piccola taglia vi sia un inadempimento dell’obbligazione di pagamento. Infatti, pur avendo regolarmente consegnato all’acquirente i due animali da compagnia, il venditore si vede negare il pagamento dalla controparte. Succede quindi che il venditore indirizzi all’acquirente numerosi solleciti, sia a mezzo telefonico, sia a mezzo dell’app WhatsApp.
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In questo caso, si tratta di messaggi che lasciano una doppia traccia: una nella memoria dell’app, l’altra nello smartphone. In effetti, leggendo un estratto dello scambio di messaggi tra i due, si assiste alla formulazione di una vera e propria ricognizione di debito ex art. 1988 c.c da parte dell’acquirente. Vale la pena riportarne qui un passaggio fondamentale:
Acquirente: “Ciao F. va bene per me 200 [euro] alla volta è perfetto. Quanto vuoi per tutti e due. Così mi organizzo. Ogni volta ti mando foto [del pagamento]”.
Venditore: “Per tutte e due 1400, visto che [il cane] è piccola e io non l’avrei venduta come fattrice”.
Acquirente: “Ok perfetto, va bene, ogni volta scaliamo ok, ogni fine settimana ti carico”.
Ora, in linea con sentenze precedenti in materia di SMS (Cassazione, Sez. I, n. 19155, datata 17.07.2019), il Giudice ritiene tali messaggi WhatsApp sufficienti prove scritte ex artt. 633 ss. C.p.c. In effetti, per funzionare, suddetta app si serve dell’utenza telefonica di mittente e destinatario: tali messaggi rientrano nelle riproduzioni informatiche e rappresentazioni meccaniche. In questo quadro, proprio come gli SMS, i messaggi WhatsApp sono da considerarsi alla stregua di una qualunque altra prova documentale.
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