11 Marzo 2025 - Risarcimenti

Danno parentale anche senza legame di sangue: la Cassazione apre un nuovo scenario

La decisione ribadisce un principio già affermato dalla giurisprudenza: non è necessario un vincolo di consanguineità per riconoscere il danno da perdita di un rapporto affettivo. Ciò che conta è la qualità del legame e il ruolo effettivamente svolto nella vita della vittima.

La perdita di una persona cara può essere risarcita anche in assenza di un legame di sangue, purché sia dimostrata una relazione affettiva stabile e significativa. Con la sentenza n. 5984, depositata il 7 marzo, la Corte di Cassazione ha confermato il diritto al risarcimento del danno parentale per il compagno della madre di una bambina di quattro anni, deceduta in un tragico incidente stradale.

La decisione ribadisce un principio già affermato dalla giurisprudenza: non è necessario un vincolo di consanguineità per riconoscere il danno da perdita di un rapporto affettivo. Ciò che conta è la qualità del legame e il ruolo effettivamente svolto nella vita della vittima.

Il caso: una figura paterna vicaria

La vicenda riguarda un incidente mortale in cui ha perso la vita una bambina di quattro anni. Il compagno della madre, pur non essendo il padre biologico né convivente con la minore, aveva svolto per anni il ruolo di figura paterna sostitutiva. La Corte d’Appello di Trento aveva riconosciuto il suo diritto al risarcimento, liquidando la stessa somma assegnata alla madre, pari a 249.047 euro.

L’Ufficio Centrale Italiano (Uci), chiamato in causa in quanto il conducente responsabile dell’incidente era tedesco e il veicolo immatricolato in Germania, ha impugnato la decisione, sostenendo che mancassero i requisiti per riconoscere il danno parentale al compagno della madre. Secondo l’Uci, l’assenza di convivenza e di una prova chiara dell’effettivo ruolo genitoriale del ricorrente avrebbero dovuto escludere il diritto al risarcimento.

La decisione della Cassazione

La Terza Sezione Civile della Cassazione ha respinto il ricorso, confermando il ragionamento della Corte d’Appello. I giudici hanno ritenuto provato il ruolo di “padre vicario” del ricorrente, sottolineando come avesse fornito alla bambina assistenza morale e materiale per oltre tre dei quattro anni della sua vita.

Richiamando precedenti giurisprudenziali, la Cassazione ha ribadito che il legame di sangue non è un presupposto imprescindibile per il riconoscimento del danno parentale. Ciò che rileva è la presenza di una relazione stabile, affettiva e caratterizzata da consuetudini di vita e supporto reciproco, elementi ritenuti pienamente sussistenti nel caso di specie.

Un principio consolidato

La sentenza si inserisce nel solco della giurisprudenza più recente, che riconosce il danno parentale a chi abbia instaurato con la vittima un rapporto affettivo profondo e duraturo, indipendentemente dal legame biologico. Già nel 2023, la Suprema Corte aveva affermato che il danno parentale può essere riconosciuto anche nei confronti di chi, pur non avendo un vincolo di consanguineità, ha svolto un ruolo affettivo e di protezione simile a quello di un genitore (Cass. n. 31867/2023).


LEGGI ANCHE

lotta al riciclaggio e modifiche al codice penale Servicematica

Direttiva Ue 2018/1673, lotta al riciclaggio e modifiche al codice penale

Il 4 novembre scorso, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto che attua la direttiva UE n. 2018/1673 relativa alla lotta al riciclaggio attraverso…

avvocato e odontoiatra

Avvocato e odontoiatra: per il CNF l’iscrizione ai due albi è incompatibile

Un avvocato iscritto all’albo degli odontoiatri per ragioni di studio? Secondo il CNF questo proprio non può essere possibile. Secondo l’art. 18 della legge n.247/2012,…

Esame da avvocato, il TAR boccia la Commissione per mancanza di motivazione

Una candidata esclusa dall’orale ottiene ragione: il solo voto numerico non basta, serve una motivazione adeguata anche nella sessione 2023

TORNA ALLE NOTIZIE

Iso 27017
Iso 27018
Iso 9001
Iso 27001
Iso 27003
Acn
RDP DPO
CSA STAR Registry
PPPAS
Microsoft
Apple
vmvare
Linux
veeam
0
    Prodotti nel carrello
    Il tuo carrello è vuoto