Un’ordinanza della Cassazione chiarisce di chi sia la responsabilità da vacanza rovinata
Recentemente, la Corte di Cassazione emana l’ordinanza n. 3150/2022 con cui chiarisce dubbi di responsabilità da “vacanza rovinata”. La vicenda coinvolgeva una coppia che richiese un pacchetto di viaggio “tutto compreso” tramite un’agenzia. Dunque, tale coppia conviene dinanzi al Giudice di Pace e chiede la condanna al risarcimento del danno “da vacanza rovinata”. Vediamo assieme il caso.
Chi è responsabile della vacanza rovinata? La parola a Giudice di Pace e d’Appello
Come si anticipava, il caso coinvolge una coppia che acquista un pacchetto vacanze all inclusive in all’agenzia viaggi Alfa s.p.a. In seguito, i due espongono al Giudice di Pace che:
- Acquistavano presso l’agenzia viaggi un pacchetto turistico tutto compreso con oggetto un soggiorno di una settimana in Tunisia;
- L’organizzazione del viaggio e il soggiorno nella struttura non erano eccezionali. Nello specifico, i due riscontrano le seguenti carenze: disinformazione sulla lunghezza delle operazioni di controllo dei passaporti all’arrivo, protrattesi per varie ore; assenza del servizio di transfert privato già acquistato e pagato; Scarsa pulizia e qualità dei servizi della stanza;
A questo punto, la società Alfa s.p.a. alla quale la coppia si appoggiava, risponde che la colpa non è loro essendo meri intermediari. Infatti, il pacchetto vacanze apparteneva alla società Delta s.p.a. e dunque i problemi organizzativi del viaggio riguardavano loro.
Ora, mentre il Giudice di Pace accoglie la domanda, il Tribunale quale giudice di appello la rigetta. In effetti, ritiene che il GdP confondesse la posizione giuridica del tour operator con quella dell’intermediario di viaggi. Così facendo, condannava il secondo per un tipo di responsabilità che si ascrive solo al primo.
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L’ordinanza della Corte di Cassazione
Dunque, la coppia ricorre in Cassazione che tuttavia lo rigetta ritenendo che la legislazione non ammette dubbi sul fatto che:
- L’organizzatore dei viaggi e vacanze è colui che combina gli elementi e li offre poi al pubblico sotto forma di pacchetto “tutto compreso”;
- Il venditore di tali viaggi-vacanza è invece colui che distribuisce i pacchetti realizzati da terzi;
- L’intermediario è infine un semplice sinonimo di venditore.
Quindi, alla luce della giurisprudenza in materia si evince che l’intermediario di viaggi/venditore deve rispondere alle obbligazioni tipiche di un mandatario. Ad esempio:
- Scegliere con oculatezza l’organizzatore;
- Trasmettere tempestivamente le prenotazioni;
- Incassare il prezzo o restituirlo in caso di annullamento.
Di conseguenza, non è responsabile degli inadempimenti dell’organizzatore o della non corrispondenza dei servizi. Con un’eccezione: è responsabile qualora si attesti che conosceva l’inaffidabilità del servizio da lui offerto. Infatti, l’art. 1176 comma 2 del Codice Civile stabilisce le regole in materia di diligenza nell’adempimento a cui si deve rapportare.
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