Una nuova ordinanza della Corte di Cassazione mette ordine in materia di risarcimento dei danni da incidenti stradali, chiarendo un punto rimasto a lungo oggetto di incertezze interpretative. Con la decisione n. 13885 depositata il 9 aprile 2025, la Terza sezione civile ha stabilito che, ai fini della liquidazione del danno biologico per lesioni di lieve entità, devono applicarsi i criteri previsti dall’articolo 139 del Codice delle assicurazioni private (CAP) anche quando il sinistro si verifica nell’ambito di un contratto di trasporto pubblico di linea.
La questione su cui i giudici di legittimità sono intervenuti riguarda la rilevanza o meno del titolo della responsabilità — contrattuale o extracontrattuale — nella determinazione del risarcimento per le cosiddette micropermanenti. In particolare, se il danneggiato viaggiava su un mezzo pubblico al momento del sinistro, la liquidazione del danno deve comunque avvenire secondo le tabelle fissate dal CAP, esattamente come se si trattasse di un ordinario incidente stradale tra privati.
La Corte ha chiarito che il criterio determinante è il collegamento tra il danno e la circolazione di un veicolo a motore, indipendentemente dal fatto che il rapporto tra le parti sia regolato da un contratto di trasporto. Come ricordato dai giudici, la legge considera “circolazione” qualunque movimento o sosta di un veicolo su area pubblica o privata, e il risarcimento deve seguire regole uniformi in base alla natura dell’evento lesivo, non al tipo di responsabilità invocata.
Il principio affermato è semplice quanto incisivo: non avrebbe senso adottare criteri diversi per il risarcimento di un danno alla salute solo perché il danneggiato è anche contraente di un contratto di trasporto. In questo modo si evitano discrepanze che potrebbero dipendere dalla scelta soggettiva del danneggiato se agire in base alla responsabilità contrattuale o extracontrattuale.
Una posizione, quella della Cassazione, che richiama anche precedenti significativi, come la sentenza n. 26792 del 2008 delle Sezioni Unite, dove si ribadiva la centralità del diritto alla salute come interesse primario da tutelare, a prescindere dal tipo di rapporto giuridico tra le parti.
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