L’AIGA, Associazione italiana giovani avvocati, ha comunicato che è stato depositato presso il Senato un emendamento all’art. 23 del Decreto Ristori, D.L. n. 137 del 28/10/2020, promesso dall’associazione stessa e firmato dalla Senatrice Alessandra Maiorino (M5S).
L’emendamento si prefigge l’obiettivo di riconoscere il semestre di praticantato forense nel caso in cui il praticante non avesse assistito al numero minimo di udienze previsto dall’art. 8, comma 4, del D.M. n. 70/2016.
Il periodo di riferimento è quello compreso tra l’11 maggio 2020 e il 31 gennaio 2021, segnato dalle conseguenze delle misure di contenimento all’epidemia di COVID sullo svolgimento della giustizia.
Il Presidente dell’Aiga, Antonio De Angelis, ha dichiarato che si tratta «di agevolare il compimento della pratica forenseper tutti i praticanti che, a causa dei rinvii dovuti all’emergenza Covid-19, non hanno potuto presenziare al numero minimo di udienze previsto dalla normativa per il riconoscimento del semestre di pratica professionale».
L’avv. Carlo Foglieni della Giunta Nazionale sottolinea che l’obiettivo dell’emendamento è «uniformare la disciplina a livello nazionale evitando così che, in assenza di una normativa ad hoc, il riconoscimento o meno del semestre di pratica venga rimesso alla discrezionalità del singolo Consiglio dell’Ordine con conseguente disparità di trattamento da un circondario all’altro».
L’auspicio è che l’emendamento venga definitivamente approvato dal Senato.
IL TESTO DELL’EMENDAMENTO PER RICONOSCERE IL PRATICANTATO DURANTE COVID
A.S. 1994
Emendamento
Art. 23
Maiorino, Gaudiano, Evangelista, D’angelo, Lannutti, Fenu, Angrisani,
Gallicchio, Leone
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
“Art. 23 bis.
(Disposizioni per l’esercizio del tirocinio professionale, di cui all’articolo 41 della Legge 31 dicembre 2012)
1. Il semestre di tirocinio professionale, di cui all’articolo 41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, ricadente nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine, di cui all’articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è da considerarsi svolto positivamente anche nel caso in cui il praticante non abbia assistito al numero minimo di udienze di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto del Ministro della giustizia 17 marzo 2016, n. 70″.
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