19 Luglio 2021

Costituzione via PEC non ammessa innanzi al Giudice di Pace

Costituzione via PEC non ammessa innanzi al Giudice di Pace

Non essendo ancora stato attivato il processo telematico, la costituzione via PEC innanzi al Gdp è inammissibile.

Il Giudice di Pace di Ferrara rammenta che non essendo ancora stato attivato il processo telematico, innanzi al Giudice di Pace non è ammesso il deposito degli atti tramite PEC. Dunque, la costituzione di parte avvenuta via PEC è da ritenersi inammissibile. Stessa sorte per l’invio di raccomandata on line ai server delle poste italiane.

Inammissibile la costituzione via PEC innanzi al Giudice di Pace

Succede che venga irrogata una sanzione amministrativa per violazione dei limiti di velocità; quindi, la sanzionata ricorre per contestare l’ordinanza di ingiunzione emessa dalla Prefettura (a seguito del rigetto del ricorso in via amministrativa proposto innanzi ad essa). In particolare, le doglianze espresse dalla ricorrente innanzi al giudice onorario riguardano il verbale emesso.

Tuttavia, alla base dell’accoglimento dell’istanza, il Giudice di Pace ritiene di porre la questione della costituzione avvenuta via PEC da parte della Prefettura.

Infatti, come afferma la sentenza, tale costituzione tramite Posta Elettronica Certificata è da ritenersi inammissibile: il deposito degli atti innanzi a tale ufficio non può avvenire attraverso suddetta forma di deposito. Questo perché, per l’ufficio del Giudice di Pace non è intervenuta alcuna normativa che consente tale produzione -al contrario di quanto accade invece per altri organi giudicanti.

Lo stesso accade anche per il deposito degli atti: dinanzi gli uffici del Giudici di pace, esso non può avvenire mediante posta elettronica certificata o mediante invio di raccomandata on line ai server delle poste italiane.

Dunque, fino a quando non sarà attiva anche per il Giudice di Pace la disciplina del processo telematico, in tale sede sarà necessario estrarre copie analogiche degli atti digitali ed estrarne la conformità (artt. 6 e 9, commi 1 bis e 1 ter, della I. n. 53 del 1994 -Sez. U, Sent. n. 10266 del 2018-).

Infine, vale la pena sottolineare che, comunque, gli stessi principi sono stati più volte ribaditi anche dai giudici di merito (sentenza n. 562/2020 del Giudice di Pace di Lodi).

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