Se, prima di dare le dimissioni, un lavoratore non ha fruito di tutti i giorni di ferie annuali retribuite, avrà diritto ad un’indennità di tipo finanziario.
Questo è quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Ue. Per limitare questo diritto, inoltre, gli Stati membri non potranno giustificare una decisione simile per motivi connessi al contenimento della spesa pubblica.
La sentenza si riferisce ad un funzionario del comune di Copertino (Lecce), che, dopo essersi volontariamente dimesso per il prepensionamento, aveva richiesto il riconoscimento ad un’indennità sostitutiva per quanto riguarda le ferie annuali non godute, corrispondenti a 79 giorni.
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Il Comune, invece, riteneva che il funzionario fosse ben consapevole dell’obbligo di prendere i giorni mancanti di congedo prima delle dimissioni, e che inoltre non avrebbe potuto monetizzarli.
Secondo la legge italiana i lavoratori pubblici non hanno diritto al pagamento delle ore di ferie non utilizzate. La monetizzazione potrebbe avvenire soltanto nei casi in cui il congedo non è stato preso per motivi importanti quali la malattia.
I giudici di Lussemburgo confermano che il diritto europeo va contro la normativa italiana che vieta il versamento al lavoratore di un’indennità finanziaria relativa ai giorni di ferie non goduti nel caso in cui il lavoratore dia le dimissioni.
La Corte ricorda, inoltre, come la sostituzione di un’indennità finanziaria non potrà dipendere da motivazioni economiche, come il contenimento della spesa pubblica.
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