Il giudice che presiede l’udienza di comparizione predibattimentale è incompatibile a condurre il giudizio dibattimentale. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 179/2024, accogliendo una questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Siena.
La Consulta ha rilevato che la norma processuale censurata, l’art. 554-ter, comma 3, cpp, prevede genericamente che il giudice del dibattimento debba essere “diverso”, senza specificare situazioni di incompatibilità legate a un possibile pregiudizio. Tuttavia, secondo la Corte, la partecipazione dello stesso giudice a entrambe le fasi del procedimento può compromettere l’imparzialità e la terzietà richieste nel dibattimento, costituendo una violazione dei principi costituzionali di giusto processo.
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