Il giudice che presiede l’udienza di comparizione predibattimentale è incompatibile a condurre il giudizio dibattimentale. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 179/2024, accogliendo una questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Siena.
La Consulta ha rilevato che la norma processuale censurata, l’art. 554-ter, comma 3, cpp, prevede genericamente che il giudice del dibattimento debba essere “diverso”, senza specificare situazioni di incompatibilità legate a un possibile pregiudizio. Tuttavia, secondo la Corte, la partecipazione dello stesso giudice a entrambe le fasi del procedimento può compromettere l’imparzialità e la terzietà richieste nel dibattimento, costituendo una violazione dei principi costituzionali di giusto processo.
Iscriviti al canale Telegram di Servicematica
Notizie, aggiornamenti ed interruzioni. Tutto in tempo reale.
LEGGI ANCHE
Tribunale della Pedemontana, Nordio: “Imminente ddl”
Il Ministro ha comunicato l’approvazione del Tribunale di Bassano e ha assicurato l’imminente presentazione in Consiglio dei Ministri del disegno di legge relativo
Giustizia civile ancora in affanno: tempi lunghi e rischio precariato per gli assunti PNRR
A un anno dalla scadenza dei contratti a tempo determinato finanziati dal PNRR, resta alto il numero di cause pendenti e aumentano i fascicoli in…
Oltre la neutralità tecnologica: verso una regolamentazione necessaria della tecnica
L'evoluzione tecnologica, un tempo considerata neutra e motore di progresso, oggi richiede una riflessione critica e una regolamentazione giuridica attenta per bilanciare benefici e rischi…

