Il giudice che presiede l’udienza di comparizione predibattimentale è incompatibile a condurre il giudizio dibattimentale. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 179/2024, accogliendo una questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Siena.
La Consulta ha rilevato che la norma processuale censurata, l’art. 554-ter, comma 3, cpp, prevede genericamente che il giudice del dibattimento debba essere “diverso”, senza specificare situazioni di incompatibilità legate a un possibile pregiudizio. Tuttavia, secondo la Corte, la partecipazione dello stesso giudice a entrambe le fasi del procedimento può compromettere l’imparzialità e la terzietà richieste nel dibattimento, costituendo una violazione dei principi costituzionali di giusto processo.
Articoli simili
Processo tributario, il giudice d’appello non può “saltare” i motivi: sentenza annullata
Non basta risolvere la questione ritenuta decisiva e fermarsi lì. Se la parte ha ritualmente riproposto in appello ulteriori contestazioni, il giudice tributario deve esaminarle:…
Giustizia tributaria, il giudice diventa magistrato professionale: che cosa cambia per gli studi
In vigore dal 26 agosto il d.lgs. 7 agosto 2026, n. 149. Ruolo unico nazionale, statuto disciplinare completo, incompatibilità estese ai familiari che esercitano attività…

