Il giudice che presiede l’udienza di comparizione predibattimentale è incompatibile a condurre il giudizio dibattimentale. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 179/2024, accogliendo una questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Siena.
La Consulta ha rilevato che la norma processuale censurata, l’art. 554-ter, comma 3, cpp, prevede genericamente che il giudice del dibattimento debba essere “diverso”, senza specificare situazioni di incompatibilità legate a un possibile pregiudizio. Tuttavia, secondo la Corte, la partecipazione dello stesso giudice a entrambe le fasi del procedimento può compromettere l’imparzialità e la terzietà richieste nel dibattimento, costituendo una violazione dei principi costituzionali di giusto processo.
Iscriviti al canale Telegram di Servicematica
Notizie, aggiornamenti ed interruzioni. Tutto in tempo reale.
LEGGI ANCHE
Cassazione: il sistema di videosorveglianza Argos deve essere omologato per essere legittimo
Nel caso in esame, una società aveva contestato una sanzione amministrativa di 150 euro, emessa dal Comune di Venezia per il transito in un canale…
Siglato a Roma un protocollo tra Cnel e 16 associazioni datoriali. Obiettivo: rafforzare formazione e occupazione negli istituti penitenziari per abbattere la recidiva e restituire…
Banca Nazionale del DNA, Nordio stanzia 1,1 milioni di euro
Il Ministro della giustizia ha firmato un decreto che assegna per il corrente anno al Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria una quota del Fondo unico giustizia per…
