Il giudice che presiede l’udienza di comparizione predibattimentale è incompatibile a condurre il giudizio dibattimentale. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 179/2024, accogliendo una questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Siena.
La Consulta ha rilevato che la norma processuale censurata, l’art. 554-ter, comma 3, cpp, prevede genericamente che il giudice del dibattimento debba essere “diverso”, senza specificare situazioni di incompatibilità legate a un possibile pregiudizio. Tuttavia, secondo la Corte, la partecipazione dello stesso giudice a entrambe le fasi del procedimento può compromettere l’imparzialità e la terzietà richieste nel dibattimento, costituendo una violazione dei principi costituzionali di giusto processo.
Iscriviti al canale Telegram di Servicematica
Notizie, aggiornamenti ed interruzioni. Tutto in tempo reale.
LEGGI ANCHE
Cassazione: licenziamento per il rappresentante sindacale che abusa dei permessi
Il caso riguardava un dipendente licenziato per giusta causa dopo che si era dimostrato che aveva utilizzato illegittimamente i permessi sindacali. Durante quel periodo, infatti,…
Iva non versata: nessun reato se il cliente non paga le fatture
Non è più considerato reato il mancato versamento dell'Iva se il manager non ha incassato le fatture a causa dell'inadempienza del cliente.
Facciamo il punto sulla digitalizzazione della PA
Martedì 18 aprile 2023 Come siamo messi a livello di innovazione e digitalizzazione della PA? Vediamo insieme i punti principali del Piano Triennale AgID. Il…

