L’articolo 13 della legge 1338/1962 prevede una tutela speciale per i lavoratori in caso di contributi previdenziali non versati dal datore di lavoro. Anche dopo la prescrizione ordinaria di cinque anni, l’azienda può chiedere di versare una somma a copertura della quota di pensione mancante, così da evitare penalizzazioni nell’assegno finale.
Questa possibilità deve essere esercitata entro i dieci anni successivi alla prescrizione ordinaria, quindi entro 15 anni dal momento in cui i contributi avrebbero dovuto essere versati. Se il datore non si attiva, la stessa facoltà può essere esercitata dal lavoratore, versando in proprio la rendita vitalizia e mantenendo il diritto a chiedere il risarcimento danni al datore.
Con la sentenza n. 22802/2025 a Sezioni Unite, la Cassazione ha chiarito i tempi:
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5 anni per la prescrizione definitiva dei contributi dovuti;
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10 anni dalla prescrizione per il datore di lavoro per chiedere la costituzione della rendita vitalizia;
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10 anni ulteriori per il lavoratore per far valere il proprio diritto al risarcimento del danno.
In totale, il termine massimo per agire è di 25 anni dal mancato versamento dei contributi. Oltre questo limite, resta comunque salva la facoltà del lavoratore di chiedere la costituzione della rendita vitalizia, a proprie spese, per salvaguardare l’anzianità contributiva e il diritto alla pensione.
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