Il Consiglio di Stato, nel parere n. 01090/2024, ha chiarito che la sospensione della “patente a crediti” nei cantieri edili non scatta automaticamente in caso di decesso di un lavoratore, ma solo se vi è colpa grave da parte del datore di lavoro, del suo delegato o del dirigente. La “patente a crediti”, introdotta dal decreto legge n. 19/2024 e in vigore dal 1° ottobre, è un nuovo sistema per migliorare la sicurezza sul lavoro e contrastare il lavoro nero.
Il parere del Consiglio evidenzia una restrizione rispetto alla norma di delega, che prevede la possibilità di sospendere la patente anche in caso di infortuni gravi senza necessità di colpa grave. Il Consiglio sottolinea che questa scelta del decreto attuativo riduce la discrezionalità degli ispettori, limitando la sospensione solo ai casi di colpa grave, ma ritiene che tale approccio possa essere compatibile se viene mantenuta la possibilità di valutazioni diverse da parte dell’Ispettorato del Lavoro, soprattutto considerando l’elevato numero di violazioni delle norme di sicurezza che persistono in Italia.
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