Se nel fascicolo processuale depositato manca la copia della sentenza, l’appello è improcedibile?
Succede che una carrozzeria rimanga soccombente all’esito del giudizio promosso da lei stessa innanzi al Giudice di pace nei confronti di una compagnia di assicurazione. Succede quindi che tale carrozzeria proponga appello contro la decisione di primo grado, e che esso venga dichiarato improcedibile dal Tribunale per la mancanza del deposito della sentenza impugnata. Infatti, il motivo della dichiarazione di improcedibilità, spiega il Tribunale, starebbe proprio nell’impossibilità di decidere senza essere a conoscenza del contenuto della sentenza.
Omesso deposito della sentenza appellata: il ricorso è inammissibile per carenza degli elementi essenziali
A questo punto, l’originaria attrice -soccombente in entrambi i gradi di giudizio- sottopone l’esame alla Cassazione. I motivi sollevati sono due: innanzitutto, il dubbio sul deposito della copia della sentenza, che -a suo dire- sarebbe invece avvenuto. Quindi, la convinzione che un appello non possa essere dichiarato “improcedibile” per il solo omesso deposito della sentenza impugnata (per violazione dell’art. 348 c.p.c.).
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Ora, nel decidere il ricorso, la Corte di Cassazione ricorda che è vero che, ai sensi dell’art. 347, comma 2, c.p.c. l’appellante è chiamato ad inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza impugnata, ma l’eventuale omissione del deposito non determina la sanzione d’improcedibilità (cosa che -invece- accade per mancata costituzione nei termini o per omessa comparizione dell’appellante alla prima udienza ed a quella successiva eventualmente fissata -art. 348 c.p.c.). Dunque, la mancanza di tale atto non preclude al giudice alcuna possibilità di decidere nel merito, purché egli -sulla base dei documenti a sua disposizione- disponga di elementi sufficienti per farlo.
In questo quadro, i giudici di legittimità ritengono errata la decisione del Tribunale: invece di giudicare l’appello improcedibile, egli -sulla base degli atti a sua disposizione- avrebbe dovuto verificare la sussistenza degli elementi utili a decidere. Infine, nel caso in cui tale possibilità non sussista o se il contenuto della sentenza impugnata non sia inequivocabilmente desumibile dall’atto dell’appello, l’esito del giudizio non è di “improcedibilità”, ma di “inammissibilità per carenza degli elementi essenziali […]” (Cass. N. 238/ 2010; conforme Cass. n., 2728/2004).
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