11 Giugno 2021 -

Conseguenze degli allegati pdf illeggibili nella pec

Notifica atto a mezzo pec con allegato in pdf illeggibile: cosa succede? La Cassazione torna ad occuparsi delle conseguenze della notifica di un atto a mezzo pec con allegati pdf illeggibili o vuoti. Nello specifico, un ricorso è dichiarato inammissibile perché, una volta fornita la prova via pec, è onere del destinatario contestarne l’eventuale irregolarità.…

Notifica atto a mezzo pec con allegato in pdf illeggibile: cosa succede?

La Cassazione torna ad occuparsi delle conseguenze della notifica di un atto a mezzo pec con allegati pdf illeggibili o vuoti.
Nello specifico, un ricorso è dichiarato inammissibile perché, una volta fornita la prova via pec, è onere del destinatario contestarne l’eventuale irregolarità. Infatti: “spetta al destinatario […] rendere edotto il mittente incolpevole delle difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione […]”.

Spetta al destinatario promuovere le contestazioni necessarie ed eventualmente fornirne la prova

Succede che l’impugnazione di una sentenza della Corte di Appello venga notificata a mezzo pec presso il difensore domiciliatario del ricorrente in Cassazione. Inoltre, succede che il controricorrente eccepisca la tardività del ricorso: la notifica sarebbe avvenuta oltre il termine breve di 60 giorni. Tuttavia, il ricorrente replica all’eccezione: il file pdf riguardante la sentenza impugnata contiene solo pagine bianche e puntini neri.

Quindi, secondo il ricorrente, non avendo raggiunto lo scopo, la notifica non potrebbe far decorrere il termine breve per il ricorso in Cassazione. A questo punto, la decisione della Cassazione è chiara e inequivocabile: il ricorso è inammissibile. Infatti, una volta fornita la prova dell’avvenuta accettazione del sistema, l’onere non è più del soggetto mittente.

Infatti, è onere della parte che contesta la regolarità della notificazione fornire la prova della disfunzione del sistema. Con parole degli Ermellini: “Una volta acquisita al processo prova della sussistenza della ricevuta telematica di avvenuta consegna, solo la concreta allegazione, da parte del destinatario, di una qualche disfunzionalità dei sistemi telematici potrebbe giustificare migliori verifiche sul piano informatico, con onere probatorio a carico del medesimo destinatario”.

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