I Presidenti delle Casse di previdenza private aderenti ad AdEPP confermano che il concordato previsto dal DLg 13/2024 non produce alcun effetto in ordine agli obblighi contributivi cui sono assoggettati i propri iscritti.
I Presidenti sottolineano che la disposizione di cui l’Art. 30 del citato Decreto, se applicata alle Casse, si rivelerebbe lesiva dell’autonomia gestionale, organizzativa e contabile di cui all’art.2, comma 1, del D.Lgs 509/94 anche in virtù della circostanza che la gestione economico-finanziaria deve assicurare l’equilibrio di lungo periodo mediante l’adozione di provvedimenti coerenti con gli equilibri di bilancio, come anche sancito dalla Corte Costituzionale con la sentenza 7/2017.
I Presidenti, anche sulla base della giurisprudenza consolidatasi nel corso degli anni, “ritengono non applicabile alle Casse la disposizione contenuta nell’Art.30 del Decreto 13/2024, fermo restando la possibilità per ogni singolo Ente di assumere una propria e autonoma decisione in merito”.
In particolare, secondo un comunicato di Cassa Forense, “gli avvocati che decidono di aderire al concordato preventivo biennale continuano a versare la contribuzione previdenziale sulla base del reddito effettivamente prodotto”.
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