La prescrizione dei compensi spettanti agli avvocati decorre soltanto dal momento in cui la causa può considerarsi realmente conclusa. A ribadirlo è la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 12998 del 6 maggio 2026, intervenuta per chiarire l’applicazione dell’articolo 2957, secondo comma, del Codice civile.
La Suprema Corte ha ricordato che il termine triennale previsto per il recupero degli onorari professionali inizia a decorrere dalla definizione definitiva della lite, coincidente con la pubblicazione della sentenza non più soggetta a impugnazione. Diversamente, nei procedimenti non ancora conclusi, il termine decorre dall’ultima attività compiuta dall’avvocato in esecuzione del mandato ricevuto.
Il caso esaminato riguardava una controversia nella quale il giudice d’appello aveva individuato il dies a quo nella data di pubblicazione della sentenza relativa al procedimento per cui era stato richiesto il compenso professionale. Tuttavia, quella decisione era ancora impugnabile e non poteva quindi essere considerata conclusiva dell’intera vicenda processuale.
Per questo motivo la Cassazione ha annullato la pronuncia, evidenziando come la Corte territoriale avrebbe dovuto tenere conto anche di una successiva attività svolta dal difensore, vale a dire la notificazione della sentenza effettuata nei giorni immediatamente successivi.
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