L’attività professionale e l’autoformazione non sostituiscono l’obbligo di aggiornamento continuo per gli avvocati, come ha ribadito il Consiglio Nazionale Forense (CNF) nella recente sentenza n. 171/2024. Il caso è emerso dal ricorso di un’avvocata sospesa per due mesi dal Consiglio Distrettuale di Disciplina (CDD) di Milano per mancato adempimento dell’obbligo formativo.
L’obbligo di formazione e la giurisprudenza
Il CNF ha chiarito che l’obbligo di formazione non può essere surrogato dall’autoformazione né attenuato dagli impegni lavorativi, richiamando anche la giurisprudenza della Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 9547/2021) e precedenti interni (CNF, sentenza n. 204/2017), secondo i quali l’intensa attività professionale non esime dal dovere di aggiornamento.
Le circostanze di stato di necessità
Il CNF ha ricordato che solo situazioni di grave necessità, come una malattia grave personale o di un familiare, possono esonerare l’avvocato dall’obbligo formativo senza incorrere in sanzioni disciplinari. In tali casi, la mancanza di richiesta preventiva di esonero non influisce sulla valutazione, costituendo comunque una scriminante, secondo l’articolo 15 del Regolamento CNF n. 6/2014.
Una sanzione ridotta
Pur confermando la violazione dell’obbligo, il CNF ha ritenuto adeguato ridurre la sanzione originaria di sospensione a un avvertimento. Il Consiglio ha infatti accolto il ricorso della professionista, valutando che le circostanze del caso non giustificassero un aggravamento della misura disciplinare.
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