Parere avvocati negativo nei confronti dell’obbligatorietà del Green Pass nei palazzi di giustizia
In tutta Italia si registrano opinioni negative rispetto all’esibizione obbligatoria del Green Pass base nei palazzi di giustizia. Dunque, il 13 gennaio 2022 il Ministero della Giustizia pubblica una comunicazione ufficiale in merito. In essa fa notare che il Green Pass è ufficialmente già in vigore per tutti gli avvocati.
Ministero della Giustizia risponde all’avvocatura insorta contro il Green Pass base obbligatorio
La comunicazione riguardo l’utilizzo del Green Pass base per l’avvocatura è firmata dal Capo del dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, Barbara Fabbrini. Inoltre, questa la invia a:
- Tutti i presidenti di Tribunale e di Corte d’Appello;
- Procuratori;
- Tribunali di sorveglianza dei minori;
- Corte di Cassazione.
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Qui, si legge:
“Con particolare riferimento alle specifiche categorie soggettive introdotte dall’articolo 3 comma 1 lett. b) del decreto-legge, n. 1/2022 (“i difensori, i consulenti e i periti e altri ausiliari del magistrato estranei all’amministrazione della giustizia”) la disposizione appare assumere un’accezione spiccatamente processualistica della professione legale che, in realtà può anche totalmente esulare dall’espletamento in senso stretto di un mandato difensivo (basti pensare agli accessi ai locali e ai servizi dei vari Consigli dell’ordine locale)”.
Di conseguenza, il provvedimento ha applicazione ampia e si riferisce ad avvocati e liberi professionisti. Questo nel momento in cui tali soggetti abbiano bisogno di accedere agli uffici giudiziari per qualsiasi necessità della loro professione. Dunque, il controllo del Green Pass sarà limitato alla verifica della qualifica professionale.
CNF e ONF chiedono chiarimenti a Cartabia sull’obbligatorietà della Certificazione Verde per l’avvocatura
A questo punto, Consiglio Nazionale Forense (CNF) e Organismo Nazionale Forense (ONF) richiedono chiarimenti con una nota congiunta. Nello specifico, i dubbi riguardano il d.l. n.1/2022, che prevede di esibire le certificazioni verdi Covid-19 per entrare in Tribunale.
Entrambi gli organi sentono che serve una nota interpretativa dalla Ministra Cartabia, per l’individuazione della data di entrata in vigore di tale obbligatorietà. Nello specifico, si individua la data per i difensori come il 1° febbraio 2022 o “la data di efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, se diversa”.
In merito, si fa sentire l’Ordine degli Avvocati di Napoli, che chiede che il Governo elimini la norma. In effetti, si ritiene incostituzionale escludere il legittimo impedimento del difensore privo del Green Pass. A concordare è l’Ordine degli avvocati di Milano, il cui presidente Vinicio Nardo afferma che:
“La figura dell’avvocato fa parte della giurisdizione assieme agli inquirenti e ai giudicanti ma è diversa da quella del magistrato che si uniforma allo Stato. Se non c’è un pubblico ministero lo sostituisce un altro, quello che conta è l’ufficio della Procura, mentre quella del difensore è una scelta strettamente personale del cliente. Il rapporto tra un cittadino e il suo avvocato vince su qualsiasi cosa, è un presupposto fondamentale del diritto di difesa. È una diade indissolubile.”
Associazione Liberi Avvocati propone l’autocertificazione al posto del Green Pass obbligatorio
Ora, una soluzione giunge dall’Associazione Liberi Avvocati (Ali) che propone di sostituire il Green Pass con l’autocertificazione. Dunque, l’associazione invia una lettera di diffida al Tribunale di Roma, con la firma di 40 avvocati. Con essa, si richiama il DPR n.445 del 28 dicembre 2000 e in particolare l’art. 47 comma 3. Qui, si legge che:
“Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell’articolo 46 sono comprovati dall’interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.”
Chiaramente, si tratta di una norma che si applica anche all’uso dell’autocertificazione. Inoltre, si noti che nello stesso decreto all’art. 74 si stabilisce che:
“costituisce violazione dei doveri d’ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni del presente testo unico”.
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