Posso depositare gli atti di cui all’articolo 415 bis comma 3 c.p.p. se la mia nomina è stata rilasciata in sede di identificazione o d’ufficio?

Sì, ma è preliminarmente necessario ottenere l’abilitazione dalla Procura. A tal fine è necessario utilizzare la funzione presente nel Portale: “Sollecito annotazione Nomina”, con cui l’avvocato ha la possibilità di inviare alla Procura un sollecito ad annotare all’interno di SICIP la propria nomina, già depositata in forma cartacea o contenuta all’interno di un verbale di identificazione ed elezione/dichiarazione di domicilio già presente agli atti.

Con l’accettazione del sollecito da parte delle segreteria, l’avvocato è associato al procedimento in SICP e può quindi inviare seguiti dal Portale. Tale funzione non permette l’allegazione di documenti

Il deposito telematico della nomina è obbligatorio presso gli uffici del PM?

Il deposito della nomina mediante Portale consente l’accesso al fascicolo da parte del difensore e, conseguentemente, il deposito degli atti obbligatori successivi.
L’art. 24 del DL 137/2020 non prevede espressamente tra gli atti da depositarsi obbligatoriamente in via telematica la nomina. Tuttavia il Provvedimento del Direttore Generale dei sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia contenente le disposizioni relative al deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall’articolo 415- bis, comma 3, del codice di procedura penale e previste dal comma 12-quater.1 dell’art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare”, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse con l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi”, ed ulteriormente modificato dal decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, recante “Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta Covid19”http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/provvedimento_disposizioni_dgsia_per_portale_d
eposito.pdf), richiamato da quello del 4.11.2020 emesso successivamente all’entrata in vigore del DL 137/2020, prevede all’art. 5 il deposito della nomina mediante Portale quale requisito per il deposito degli atti obbligatori successivi.
Il combinato disposto delle norme in esame permette di sostenere che gli atti di nomina intervenuti dopo la notifica dell’avviso ex 415 bis c.p.p. devono essere trasmessi esclusivamente tramite Portale.

Ciò è necessario per poter essere poi abilitati a trasmettere atti successivi. Le nomine da depositare in procedimenti penali in fase di indagine ma antecedenti alla notifica dell’avviso
ex art. 415 bis, devono invece essere trasmesse via PEC o depositate in originale.

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