E’ possibile procedere all’invio di più messaggi PEC a cui allegare i diversi documenti avendo cura di specificare ed indicare che trattasi del medesimo procedimento.
Categoria: FAQ Penale
Quali caratteristiche devono avere i documenti allegati all’atto da inviare-depositare mezzo Posta Elettronica Certificata?
I documenti allegati all’atto del procedimento in forma di documento informatico sono in formato PDF: le copie per immagine di documenti analogici hanno una risoluzione massima di 200 dpi.
E’ possibile inviare a mezzo PEC l’atto di denuncia-querela sottoscritto analogicamente dal cliente?
Le disposizioni contenute nel Provvedimento del Direttore Generale dei sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, contenente l’individuazione degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all’art. 24, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio del 9 novembre 2020, stabiliscono che non è ammessa la scansione di immagini per l’atto.
E’ possibile inviare atto di denuncia-querela sottoscritto digitalmente dal cliente (se munito di firma digitale). Per il cliente che sottoscrive analogicamente l’atto sarà possibile:
– allegare al messaggio PEC la denuncia querela in formato PDF sottoscritta dal solo difensore quale atto ed allegare, al medesimo messaggio, la copia informatica (ottenuta mediante scansione), della denuncia querela sottoscritta dal cliente con autenticazione analogica della firma da parte del difensore. La copia dovrà essere dichiarata conforme all’originale dal difensore ai sensi dell’art. 22 Codice Amministrazione Digitale (https://docs.italia.it/italia/piano-triennale-ict/codice-amministrazione-digitale-docs/it/v2018-09-28/_rst/capo2_sezione1_art22.html );
– redigere l’atto di denuncia querela in formato PDF testo con inserimento dell’immagine relativa alla sottoscrizione del cliente ed autentica di firma analogica da parte del difensore.
Quale firma digitale posso utilizzare per sottoscrivere gli atti?
Le tipologie di firma ammesse sono PAdES (firma PDF), e CAdES (la firma cambia l’estensione del file che diventa .P7M). Gli atti possono essere firmati digitalmente da più soggetti purché almeno uno sia il depositante.
Alcuni uffici hanno emanato indicazioni per l’utilizzo della sola firma PAdES. Ferma restando la validità dell’atto trasmesso sottoscritto con entrambe le tipologie di firma, si raccomanda di utilizzare la firma PAdES per la trasmissione-invio degli atti in quanto la stessa risulta leggibile da parte della Cancelleria senza scarico di programmi di lettura.
Quale formato deve avere l’atto da allegare al messaggio PEC per l’invio-deposito a valore legale?
L’atto è in formato PDF testo ed è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti (non è pertanto ammessa la scansione di immagini), è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata. Si raccomanda di seguire le indicazioni pubblicate dagli uffici giudiziari in quanto, è stata ammessa anche la sottoscrizione con firma digitale di atti scansionati per quegli atti in cui l’avvocato svolge funzioni di autentica della firma della parte assistita (es. nomine, procure, querele).
Quale casella PEC di destinazione devo utilizzare per effettuare validamente l’invio-deposito dell’atto?
Devono essere utilizzati esclusivamente gli indirizzi PEC attribuiti ai singoli uffici giudiziari come pubblicati sul Portale dei Servizi Telematici
(http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/Allegato_ElencoCasellePEC_20201112_2.pdf).
Molti uffici, per ragioni organizzative, hanno pubblicato indicazioni contenenti criteri di destinazione delle tipologie di atti per singola casella. Si raccomanda di seguire le indicazioni pubblicate dagli uffici al fine di consentire una più agevole gestione dei depositi, ferma restando la validità dell’invio-deposito dell’atto alle caselle di PEC indicate per singolo ufficio
Quale casella PEC devo utilizzare per effettuare validamente l’invio-deposito dell’atto?
Deve essere utilizzata esclusivamente l’indirizzo del difensore censito nel Registro Generale degli indirizzi Elettronici (l’indirizzo PEC comunicato al proprio Ordine di appartenenza).
I depositi degli atti a mezzo Posta Elettronica Certificata sono obbligatori?
No. E’ sempre consentito il deposito cartaceo, mediante accesso all’ufficio. Il deposito a mezzo PEC è facoltativo ed ha valore legale.
L’atto deve essere firmato digitalmente?
Sì. L’atto PDF deve essere firmato mediante utilizzo del dispositivo di firma digitale in possesso dell’avvocato. i formati ammessi sono PADES e CADES.
Quale è il formato dell’atto da depositare telematicamente?
L’atto è in formato PDF testo.