Con la sentenza n. 17523, depositata il 9 maggio scorso, la Corte di Cassazione ribadisce un principio ormai consolidato in materia di oblazione penale: spetta esclusivamente all’imputato sollecitare il giudice a riqualificare il fatto in una fattispecie che consenta l’accesso al beneficio, presentando contestualmente la relativa istanza. In mancanza di tale iniziativa, il diritto a fruire dell’oblazione viene meno, anche qualora il giudice, di propria iniziativa, dovesse procedere a una diversa qualificazione del reato.
La questione è stata affrontata dalla Terza sezione penale nell’esaminare il ricorso di tre imputati condannati per sversamento colposo di nafta in mare. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i ricorrenti non avevano mai richiesto la riqualificazione del fatto durante la discussione del processo, rendendo così la loro censura generica e priva di fondamento.
Il principio, si legge nella motivazione, è pacifico: quando il reato contestato non consente l’oblazione ordinaria o speciale, l’imputato deve attivarsi, chiedendo una diversa qualificazione giuridica del fatto e presentando contemporaneamente istanza di oblazione. Se ciò non avviene e il giudice procede comunque a una riqualificazione ai sensi dell’articolo 521 del codice di procedura penale, il beneficio resta inaccessibile.
La Corte ha richiamato anche precedenti in materia, ricordando che un ricorso per Cassazione fondato sulla sola mancanza di un meccanismo automatico che consenta di fruire dell’oblazione a seguito di una riqualificazione d’ufficio, senza che l’imputato abbia mai avanzato istanza, è da considerarsi inammissibile perché volto a sollecitare una pronuncia di mero principio.
Infine, viene ribadito che la nullità della sentenza potrebbe sussistere solo se l’imputato avesse presentato regolare istanza subordinata a una diversa qualificazione del fatto e il giudice non si fosse pronunciato, oppure avesse applicato erroneamente la legge penale. Circostanza, questa, non verificatasi nel caso di specie, motivo per cui il ricorso è stato respinto.
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