Con la sentenza n. 36775 del 3 ottobre 2024, la Corte Suprema di Cassazione ha stabilito che, in caso di sequestro eseguito nell’ufficio di un professionista coinvolto in un reato, non è necessario avvisare il Consiglio dell’Ordine, come previsto dall’art. 103 del Codice di Procedura Penale. Questo perché la tutela delle attività difensive non è rilevante quando il reato è attribuito allo stesso professionista.
Il caso riguardava F.G., un commercialista indagato per aver contribuito, insieme ad altri, a una fittizia residenza all’estero per evadere le imposte su una rendita vitalizia da oltre 8 milioni di euro. Il Pubblico Ministero aveva disposto il sequestro di beni elettronici e documenti nell’ufficio di F.G., ma il difensore aveva contestato la violazione del segreto professionale.
La Corte ha chiarito che, in situazioni simili, l’avviso all’Ordine è superfluo, poiché non si tratta di proteggere la funzione difensiva ma di indagare su reati commessi dal professionista stesso.
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