Rosa Colucci 20 Maggio 2024

Cassazione | Recesso del collaboratore autonomo e prescrizione

Con l’ordinanza n. 13642 del 16 maggio 2024, la Corte di Cassazione ha affrontato la questione della prescrizione del diritto del collaboratore autonomo di agire per l’accertamento della natura subordinata del rapporto e la relativa riammissione in servizio, in caso di recesso unilaterale del collaboratore o di cessazione naturale del rapporto.

Prescrizione ordinaria, non decadenza:

La Suprema Corte ha chiarito che, in tali ipotesi, l’azione del collaboratore autonomo è soggetta ai termini di prescrizione ordinaria e non al regime decadenziale previsto dall’art. 32, comma 3, lettera b), della legge n. 183/2010.

Quest’ultimo regime, infatti, si applica esclusivamente al caso di recesso del committente, non essendo estensibile alle ipotesi in cui la risoluzione del rapporto avvenga per iniziativa del collaboratore o per la sua naturale scadenza.

Ratio della distinzione:

La ragione di questa distinzione risiede nel fatto che, in caso di recesso del collaboratore o di cessazione naturale del rapporto, non vi è un atto unilaterale del committente da parte del lavoratore. Di conseguenza, non sussistono le condizioni per l’applicazione del regime decadenziale, che è volto a tutelare il rapido accertamento della natura subordinata del rapporto in caso di recesso unilaterale datoriale.

Mancanza di un atto da contestare:

In tali ipotesi, infatti, manca un atto specifico del committente che il lavoratore abbia interesse a contestare o confutare. Il collaboratore autonomo, infatti, non ha subito un’imposizione unilaterale da parte del committente, ma ha semplicemente esercitato il proprio diritto di recedere dal rapporto o ha visto il rapporto cessare per scadenza naturale.

Conseguenze pratiche:

La distinzione operata dalla Corte di Cassazione ha conseguenze pratiche. In caso di recesso del collaboratore autonomo o di cessazione naturale del rapporto, il lavoratore avrà a disposizione un termine più lungo (la prescrizione ordinaria) per agire in giudizio per l’accertamento della natura subordinata del rapporto e la relativa riammissione in servizio.


LEGGI ANCHE:

Ordine degli Avvocati di Palermo: “Richiesta di rilascio immediato per Sonia Dahmani”

Avvocato sospeso non può difendersi da solo: serve un collega per impugnare la sospensione

TORNA ALLE NOTIZIE

Servicematica

Nel corso degli anni SM - Servicematica ha ottenuto le certificazioni ISO 9001:2015 e ISO 27001:2013.
Inoltre è anche Responsabile della protezione dei dati (RDP - DPO) secondo l'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679. SM - Servicematica offre la conservazione digitale con certificazione AGID (Agenzia per l'Italia Digitale).

Iso 27017
Iso 27018
Iso 9001
Iso 27001
Iso 27003
Agid
RDP DPO
CSA STAR Registry
PPPAS
Microsoft
Apple
vmvare
Linux
veeam
0
    Prodotti nel carrello
    Il tuo carrello è vuoto