Con l’ordinanza n. 13691 del 16 maggio 2024, la Corte di Cassazione ha fatto chiarezza sui mezzi con cui l’agente della riscossione può provare il perfezionamento della notifica di una cartella esattoriale e della relativa data.
Relata e/o avviso di ricevimento:
Secondo la Suprema Corte, la prova del perfezionamento della notifica della cartella esattoriale e della relativa data di consegna al destinatario è assolta mediante la produzione della relata di notifica e/o dell’avviso di ricevimento. Entrambi i documenti devono recare il numero identificativo della cartella notificata.
Non è necessaria la copia della cartella:
Per provare la regolare notifica della cartella esattoriale, non è necessario allegare una copia della cartella stessa. La Corte ha infatti chiarito che, una volta giunta all’indirizzo del destinatario, la cartella deve ritenersi ritualmente consegnata. Questo principio si basa sulla presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 del codice civile.
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Presunzione di conoscenza:
La presunzione di conoscenza stabilisce che una comunicazione giunta al destinatario, a suo indirizzo, si presume da lui conosciuta. Tale presunzione è superabile solo se il destinatario dimostra di essersi trovato, senza sua colpa, in una condizione che gli ha impedito di prendere conoscenza della comunicazione.
Onere della prova:
Spetta quindi all’agente della riscossione dimostrare l’avvenuta notifica della cartella esattoriale producendo la relata di notifica e/o l’avviso di ricevimento. Il contribuente, invece, può tentare di superare la presunzione di conoscenza dimostrando l’impossibilità di aver preso cognizione della cartella per motivi non imputabili a sua negligenza.
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