Con la sentenza n. 34057 del 9 settembre 2024, la Corte Suprema di Cassazione – Sezione Quinta Penale – ha stabilito che l’estrazione di dati archiviati su supporti informatici non costituisce un accertamento tecnico irripetibile. Anche dopo l’entrata in vigore della legge n. 48 del 2008, che impone modalità di acquisizione idonee a garantire la conformità dei dati informatici agli originali, la mancata adozione di tali modalità non comporta l’inutilizzabilità delle prove raccolte.
La Corte ha chiarito che, salvo dimostrazione di alterazioni significative dei dati estratti rispetto agli originali, i risultati delle acquisizioni restano validi. Inoltre, nel rito abbreviato, gli atti d’indagine, anche se svolti senza rispettare formalità, possono essere considerati prove valide, a meno che non vi siano nullità assolute o vizi gravi che pregiudichino in modo insuperabile il diritto di difesa dell’imputato.
In questo contesto, l’assenza di una consulenza tecnica di parte non pregiudica la legittimità del processo, poiché il giudice può disporre prove d’ufficio ritenute necessarie per l’accertamento dei fatti.
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