Roma, 29 agosto 2024 – Con una sentenza destinata a fare giurisprudenza, la Corte di Cassazione ha stabilito che i fabbricati adibiti ad agriturismo devono essere classificati come immobili rurali, anche se di lusso. La decisione, sancita con la sentenza n. 22674/2024, chiarisce un principio fondamentale in tema di classificazione catastale, con implicazioni significative per il settore agricolo e agrituristico.
La controversia trae origine da un caso riguardante una società agricola toscana, proprietaria di un immobile utilizzato per attività agrituristiche, ma registrato nella categoria catastale “A/8”, riservata alle abitazioni in ville. L’impresa aveva richiesto il rimborso dell’Imposta Comunale sugli Immobili (Ici) per gli anni dal 2009 al 2013, sostenendo che la struttura doveva essere riconosciuta come fabbricato rurale, ma la richiesta era stata respinta.
Il caso era stato inizialmente giudicato dalla Commissione Tributaria Provinciale, che aveva dato ragione alla società agricola. Tuttavia, in appello, la Commissione Tributaria Regionale della Toscana aveva ribaltato la decisione, sostenendo che un immobile di lusso non potesse essere considerato rurale. Questa interpretazione si basava sul comma 3 dell’art. 9 del decreto legge 557/1993, che esclude gli immobili di lusso dalla classificazione come fabbricati rurali abitativi.
La società agricola ha quindi presentato ricorso in Cassazione, contestando l’interpretazione della norma. La Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha chiarito che la distinzione tra fabbricati rurali abitativi e fabbricati rurali strumentali è fondamentale. Mentre il comma 3 dell’art. 9 si applica solo ai fabbricati ad uso abitativo, il comma 3-bis, che riguarda i fabbricati strumentali, non prevede le stesse limitazioni.
In particolare, i giudici hanno sottolineato che gli edifici destinati all’accoglienza e all’ospitalità nell’ambito dell’agriturismo sono strumentali all’attività agricola, ai sensi dell’art. 2135 del codice civile. Questo riconoscimento li qualifica come fabbricati rurali, indipendentemente dalla loro categoria catastale.
La sentenza stabilisce quindi che gli immobili destinati alle attività agrituristiche, anche se di lusso, devono essere considerati a tutti gli effetti come fabbricati rurali strumentali. Tale principio si applica non solo ai fini fiscali, ma anche per la corretta classificazione catastale, escludendo l’applicazione delle norme che limitano la ruralità ai soli fabbricati abitativi.
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