Con la circolare n. 77/2021 l’INPS offre informazioni sul Fondo di solidarietà bilaterale su cui si poggia la cassa integrazione per i dipendenti degli studi legali e professionali.
Il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali nasce a seguito dell’accordo sindacale nazionale del 3 ottobre 2017 tra Confprofessioni e le sigle sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs.
All’accordo è seguito il decreto interministeriale n. 104125/2019 che ha stato istituito il Fondo presso l’INPS.
IL FONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE PER LE ATTIVITÀ PROFESSIONALI
La finalità del fondo è garantire ai dipendenti degli studi legali e professionali una forma di sostegno del reddito in caso di riduzione o sospensione delle attività lavorative per le cause previste dagli articoli 11 e 21 del D.lgs n. 148/2015.
Gli articoli individuano una cassa integrazione ordinaria, in caso di eventi transitori la cui responsabilità è esterna all’azienda, e una straordinaria, in caso di riorganizzazione, crisi o cessazione di una o tutte le attività aziendale.
Il Fondo gestisce in maniera autonoma la propria situazione finanziaria e patrimoniale, operando in pareggio e in mancanza di risorse non eroga alcuna prestazione.
I CONTRIBUTI PREVISTI
Le prestazioni del Fondo di solidarietà sono sostenute dai seguenti contributi:
a) Contributo ordinario
– pari allo 0,45% per i datori di lavoro con più di tre dipendenti e sino a quindici dipendenti. Il contributo è calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i dipendenti, esclusi i dirigenti e
– pari allo 0,65% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per tutti i datori di lavoro con più di quindici dipendenti. Anche in questo caso nel computo della retribuzione imponibile ai fini previdenziali sono esclusi i dirigenti e il contributo ricade per due terzi sul carico del datore e per un terzo a carico sul dipendente.
Anche gli apprendisti possono beneficiare delle prestazioni del Fondo, ma solo se in possesso di un contratto di apprendistato professionalizzante.
b) Contributo addizionale
In caso di erogazione del contributo ordinario, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto istitutivo, è previsto un contributo addizionale a carico del datore pari al 4% delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori che fruiscono della prestazione.
Leggi qui il testo completo della circolare INPS n. 77/2021 sul Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali.
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