9 Settembre 2020 -

Cassa Forense non può sanzionare l’avvocato che non comunica i suoi redditi

Cassa Forense ricorre in Cassazione dopo la conferma della precedente sentenza che dichiarava illegittima la sanzione amministrativa pecuniaria applicata dall’ente previdenziale a un avvocato per omessa comunicazione dei redditi professionali. IL RICORSO Il ricorso presenta un unico motivo: il mancato riconoscimento dell’autonomia acquisita dagli enti previdenziali a seguito dei processi di delegificazione. Cassa Forense sostiene…

Cassa Forense ricorre in Cassazione dopo la conferma della precedente sentenza che dichiarava illegittima la sanzione amministrativa pecuniaria applicata dall’ente previdenziale a un avvocato per omessa comunicazione dei redditi professionali.

IL RICORSO

Il ricorso presenta un unico motivo: il mancato riconoscimento dell’autonomia acquisita dagli enti previdenziali a seguito dei processi di delegificazione.

Cassa Forense sostiene che tale delegificazione concede agli enti la facoltà di deliberare anche in materia sanzionatoria (art.4 comma 6-bis, d.l. 79/1997), in deroga alla disciplina di cui alla legge 689/1981.

LA SENTENZA

La Cassazione ritiene che il motivo sia infondato.

La delegificazione a favore degli enti previdenziali è certamente un dato di fatto, ma l’autonomia acquisita è valida all’interno di alcuni limiti d’attribuzione, nonché dei vincoli costituzionali.

Ciò significa che è vero che gli enti possono «dettare disposizioni anche in deroga a disposizioni di legge precedente», ma che tali libertà sono state concesse per garantire l’equilibrio di bilancio dell’ente e non per permettere a questa di «far valere la sua pretesa sanzionatoria manifestandola al debitore per la prima volta attraverso il ruolo e i conseguenti atti dell’esattore, essendo pure sempre necessario che, ove le somme che si tratta di riscuotere non risultino da una precedente dichiarazione del debitore stesso, ci sia stato in precedenza un procedimento specificamente preordinato al loro accertamento, in cui sia consentito alla parte di avere contezza della violazione che le si attribuisce e di prospettare all’ente gli eventuali errori in cui sia incorso nel ritenere compiuta la violazione».

Nel caso oggetto della sentenza, è stata accertata l’omessa preventiva contestazione dell’addebito e ciò, in base all’art. 14, ultimo comma, legge 689/1981, comporta l’estinzione della sanzione.

Il contenuto della sentenza è molto approfondito ed esamina elementi non trattati in questo articolo ma molto interessanti. Pertanto, vi invitiamo a leggere il testo originale del sentenza n. 17702/2020.

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