Anche in caso di separazione o divorzio, la casa in cui una coppia ha convissuto durante il matrimonio può continuare a essere abitata dall’ex coniuge a cui vengono affidati i figli minori o non economicamente autosufficienti, anche se l’immobile appartiene ai suoceri. A stabilirlo è la Corte di Cassazione civile con la recente sentenza n. 17095/2025, che interviene su una materia da sempre delicata e fonte di contenziosi nelle aule giudiziarie: il comodato familiare e la sua durata in presenza di una crisi coniugale.
Il caso: 13 anni nella casa dei suoceri
La vicenda riguarda una famiglia che per 13 anni aveva vissuto nel primo piano della villetta dei genitori del marito. Alla separazione dei coniugi, il giudice aveva previsto un contributo di mantenimento per la figlia minore e, inoltre, una somma mensile destinata all’ex moglie per il pagamento di un affitto in altro appartamento. Tuttavia, era stato stabilito che, in caso di mancato versamento di questa somma, madre e figlia avrebbero avuto diritto a rientrare nell’abitazione familiare.
La madre del marito, comproprietaria dell’immobile col defunto marito, si era quindi rivolta alla Cassazione sostenendo che, con la separazione e il divorzio, fosse venuto meno il contratto di comodato familiare e chiedendo di rientrare in possesso dell’appartamento.
La decisione della Cassazione
I giudici di legittimità hanno però rigettato il ricorso, ribadendo un principio ormai consolidato: la destinazione a casa familiare di un immobile concesso in comodato non si estingue automaticamente con la separazione o il divorzio. Se la casa continua a rispondere alle esigenze abitative di figli minori o non autosufficienti conviventi con il genitore affidatario, il comodato familiare prosegue.
Secondo la Suprema Corte, il fatto che la nipote della proprietaria avesse espresso il desiderio di tornare a vivere nella casa che l’aveva vista crescere, e che in quella casa si fossero soddisfatte le esigenze della famiglia per oltre un decennio, confermava la permanenza della sua funzione di casa familiare.
Quando il comodante può chiedere la restituzione
L’unica possibilità per il comodante di riottenere l’immobile prima del venir meno della destinazione familiare è dimostrare un urgente e documentato bisogno personale di rientrare in possesso della casa, esigenza che nel caso di specie non è stata né allegata né provata.
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