Se l’incolpato viene cancellato dall’albo o registro forense durante il giudizio di impugnazione di una sanzione disciplinare, il procedimento si estingue. Lo ha stabilito il Consiglio Nazionale Forense (sentenza n. 333 del 21 settembre 2024), precisando che la potestas disciplinare è strettamente collegata all’iscrizione all’albo.
Nel caso specifico, l’avvocato era stato radiato in un altro procedimento disciplinare e, nelle more del giudizio d’impugnazione, la radiazione era diventata definitiva. Poiché non risultava più iscritto all’albo, il CNF ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, stabilizzando il provvedimento del Consiglio Distrettuale di Disciplina (CDD). La sanzione disciplinare, dunque, è diventata definitiva ma non eseguibile, essendo l’incolpato ormai fuori dall’albo.
Questa decisione chiarisce che la potestà disciplinare si esercita solo nei confronti degli iscritti, evidenziando il legame indissolubile tra iscrizione all’albo e potere sanzionatorio degli organi disciplinari forensi.
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