18 Luglio 2022

Cambiare avvocato durante la pratica forense: si può?

Sei uno studente di giurisprudenza e il tuo sogno, sin da bambino, è quello di diventare un bravissimo avvocato. Sei cresciuto a suon di film americani con l’affascinante figura del professionista che difende a tutti i costi il suo cliente.

Per non parlare di Perry Mason: è il tuo mito assoluto! Odi le ingiustizie e gli abusi, infatti vorresti assomigliare a lui. Ti stai impegnando tantissimo nel tuo percorso di studi e ora stai per cominciare il tirocinio. Devi trovare un avvocato che contribuisca alla tua formazione e che ti insegni i segreti del mestiere.

Ma non mancano i dubbi: e se la tua scelta fosse sbagliata? E se non ti trovassi bene all’interno dello Studio? Durante la pratica forense esiste la possibilità di cambiare avvocato?

La pratica forense

Nel momento in cui decidi di iscriverti a giurisprudenza, sai benissimo che subito dopo la laurea non avrai automaticamente il titolo di avvocato. Per riuscire ad esercitare la professione, infatti, dovrai svolgere obbligatoriamente un periodo di tirocinio in uno studio legale disposto ad accoglierti.

Questo periodo di formazione è la pratica forense, che negli ultimi anni è divenuta oggetto di interessanti modifiche. Ovviamente, come ben sai, dopo il tirocinio ci sarà l’esame di Stato che ti permetterà di iniziare ad esercitare.

Accedere al tirocinio professionale

All’inizio, per accedere all’esame di abilitazione alla professione legale, bisognava svolgere un periodo di pratica di almeno due anni. Ma nel 2012 è arrivata la riforma dell’ordinamento forense.

Si è deciso di adottare una legge specifica per indicare i compiti che deve svolgere il praticante. Al termine del suo percorso di studi, quest’ultimo dovrà presentare al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati una domanda d’iscrizione all’interno del registro dei praticanti.

La richiesta verrà esaminata dai consiglieri durante la prima seduta utile. Se l’esito dell’istanza sarà positivo, l’aspirante avvocato comincerà una formazione che porterà all’acquisizione:

  • delle capacità necessarie per riuscire ad esercitare la professione;
  • delle conoscenze fondamentali per la gestione di uno Studio legale;
  • dell’etica e della deontologia del settore.

 Ad oggi, il tirocinio deve essere svolto per almeno 18 mesi. Se ci sarà un’interruzione per più di sei mesi senza una giustificazione, ciò comporterà la cancellazione del tirocinante dal registro dei praticanti.

Ovviamente sarà possibile richiedere di nuovo l’iscrizione.

Diritti e doveri del praticante

Subito dopo i primi sei mesi di pratica, l’aspirante avvocato potrà esercitare la propria attività sostituendosi all’avvocato presso il quale sta svolgendo il tirocinio. In questi casi il lavoro del praticante si limiterà alle materie di competenza del giudice di pace e del tribunale per le cause civile, mentre per le cause penali alle materie contravvenzionali.

L’attività del praticante, in entrambe le circostanze, viene svolta sotto la responsabilità dell’avvocato presso lo studio in cui svolge il tirocinio. Nel suo periodo di formazione, il tirocinante dovrà osservare le stesse regole deontologiche degli avvocati. Inoltre, è sottoposto anche al potere disciplinare del consiglio dell’Ordine.

Il praticante non potrà pretendere una retribuzione per l’attività che svolge. Dunque, la pratica forense non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato. Tuttavia, ha diritto ad un rimborso per tutte le spese sostenute per conto dell’avvocato formatore.

Dopo aver concluso i diciotto mesi di tirocinio, l’aspirante avvocato avrà diritto al rilascio del certificato che riconosce l’attività svolta. Questo documento è indispensabile per accedere all’esame di abilitazione per l’esercizio della professione legale.

Il dominus

La pratica forense deve essere svolta nello studio di un avvocato abilitato all’accoglienza dei tirocinanti. Nel gergo comune, questo professionista prende il nome di dominus (signore).

Il tirocinio, secondo le disposizioni di legge, può essere svolto:

  • presso un avvocato iscritto all’albo da almeno 5 anni;
  • presso l’Avvocatura dello Stato/ufficio legale di un ente pubblico/ufficio giudiziario per non più di 12 mesi;
  • presso professionisti legali di un altro Paese dell’UE per non più di 6 mesi;
  • presso l’Università per non più di 6 mesi.

Il dominus ha degli obblighi da rispettare. Non può accettare (salvo diversa autorizzazione del Consiglio dell’Ordine) più di tre praticanti contemporaneamente. Deve verificare costantemente, inoltre, che il tirocinio venga svolto in modo dignitoso e proficuo.

Scegliere il dominus o il tirocinante è un discorso molto soggettivo. In certi casi lo studio legale potrebbe decidere di aprire le selezioni, in altri è direttamente il neolaureato a chiedere all’avvocato di accoglierlo nel suo Studio. Altre volte, invece, si procede grazie ad amicizie e conoscenze personali.

Ma quindi, posso cambiare avvocato durante il tirocinio sì o no?

Per un praticante, la scelta del dominus è una cosa fondamentale. Come tutti i legali ben sanno, il futuro professionale del tirocinante è condizionato dal formatore. Infatti, il dominus plasma il modo di esercitare la professione e la relazione con tutti gli altri soggetti del settore – come cancellieri, magistrati, colleghi, corpo di polizia, ecc.

Il ricordo del dominus sarà un ricordo nostalgico che accompagnerà il futuro avvocato per tutta la vita… ma non sono rari i casi in cui tra avvocato e praticante ci sono molti conflitti. Infatti, alcune divergenze possono condurre a rotture insanabili.

Ma cosa si può fare, in questi casi? Possiamo cambiare dominus o dobbiamo sopportare litigi e malumori? Per rispondere a questa domanda, possiamo prendere come punto di riferimento la legge di riforma dell’ordinamento forense del 2012.

Esiste la possibilità, per il praticante, di spostarsi da uno studio legale all’altro. Anzi, in alcuni casi è ammessa anche la possibilità di svolgere la formazione presso due studi legali differenti (magari uno specializzato in diritto penale e uno in diritto civile).

L’autorizzazione al trasferimento

La sostituzione del dominus deve essere fatta con un giustificato motivo. La motivazione proposta dal praticante deve essere valuta dall’Ordine degli Avvocati, che autorizzerà il trasferimento.

Nel momento in cui i Consiglieri valutano in modo positivo la richiesta di cambiamento rilasciano anche un certificato che attesta che il periodo di tirocinio è stato compiuto regolarmente. Grazie al documento sarà possibile iscriversi al Consiglio dell’ordine del nuovo luogo in cui si vuole proseguire le pratica forense.

La procedura sarà ancora più semplice se il praticante vuole trasferirsi in uno Studio che opera nello stesso Foro di provenienza. In tal caso, sarà sufficiente richiedere l’autorizzazione al cambiamento direttamente al proprio ente di appartenenza.

 

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